536 CRONOLOGIA STORICA Sezione IX. Non potrà essere presentata nella carne-ra dei rappresentanti alcuna mozione per la riforma della costituzione se non ¿ appoggiata dalla quarta parte dei membri presenti; e non può essere adottata che dai voti di tre quarti di ciascheduna Camera- Sezione X ed ultima. Dell’ accettazione della costituzione. Essa sarà presentata all’esame ed alla libera accettazione della capitale e delle provincie dalle giunte a ciò nominate. Due terzi dei suffragi basteranno per la sua adozione. Frattanto varie provincie, che volevano far predominare il sistema federale, manifestavano una violenta opposizione contra il governo centrale. Il 18 settembre 1826 la giunta di Rioja dichiarò che don B. Rivadavia non era riconosciuto in quella provincia come presidente della repubblica; che nessuna legge emanata dal congresso generale sarebbe esecutoria sino a che non fosse stata sanzionata la costituzione definitiva; finalmente eh’essa tratterebbe come nemica ogni provincia che offendesse la religione cattolica, apostolica e romana. La giunta della provincia di Corrientes si pronunciò nello stesso seuso, pubblicando il 28 novembre 1’ atto seguente. « Considerando la famosa legge emanata dal congrcs-» so generale delle Provincie Unite, la capitalizzazione di » Buenos-Ayres e le misure che hanno, per così dire, dato n morte a quella provincia, in opposizione alla legge fon-n damcntale del a3 gennaro 1825, che accordava alle pro-» vincie il diritto di governarsi colle loro proprie institu-» zioni sino all’adozione del codice costituzionale, decreta » ciò che segue: » il potere esecutivo è autorizzato ad adottare la for-» ma del governo della provincia, raccogliendo i suffragi » di tutti i funzionarli civili e militari, come pure di tut-» ti quelli che hanno occupato impieghi. Se la forma di » governo adottata per questo mezzo non fosse approvata » dal congresso generale, i deputati abbandoneranno l’as-» scmblea. »