DELL’ AMERICA Trattalo d’unione, alleanza c confederazione perpetua tra la Columbia ed il Chili, conchiuso a Santiago, il 21 ottobre i8ai. La repubblica di Columbia e lo Slato (b'I Chili s’impegnano reciprocamente, in pace come in guerra, a sostenere colla loro influenza e colle loro armi, tanto per terra che per mare, la loro indipendenza contra la Spagna o qualsiasi altra nazione che volesse assoggettarle: c di assicurare, dopo il riconoscimento della loro indipendenza, la reciproca prosperila, la perfclla armonia e la buona intelligenza tra i loro popoli, sudditi e cittadini e le altre potenze che giudicassero convenevole di stabilire con essi relazioni. (Art. i.°) In questa intenzione la repubblica di Columbia e lo Stato del Chili conchiudono un trattato d’alleanza ed amicizia durevole per la comune loro difesa, Io stabilimento della loro indipendenza e della loro libertà, il loro ben essere reciproco e generale e l’interna loro tranquillità, impegnandosi a soccorrersi mutuamente, ed a respingere in comune ogni attacco od invasione che compromettesse in qualsivoglia maniera la politica loro esistenza. (Art. 2.°) La repubblica di Columbia e lo Slato del Chili s’impegnano di fornirsi reciprocamente il contingente di truppe di terra e di mare che sarà (issato dai plenipotenziarii nominati a quest’ uopo. (Art. 3 e 4-°) In caso d’invasione le due parti potranno entrare armala mano sul territorio l’una dell’altra, conformandosi tuttavia agli statuti, ordinanze e leggi; e le spese di queste spedizioni saranno determinate da separate convenzioni nello spazio d’un anno, a datare dalla cessazione delle ostilità. (Art. 5.°) I sudditi e cittadini dei due Stati potranno entrare liberamente nei porti e sul territorio l’uno dell’altro, ed uscirne del pari; nor. saranno perciò soggetti che alle gabelle stabilite, e godranno di tutti i diritti civili e dei privilegi commerciali ; ed i navigli e le produzioni territoriali dcll’una o dell’altra delle parti contraenti non dovranno pagnre diritti più elevati sulle importazioni c sulle esportazioni per ancoraggio o tonnellaggio, di quelli fissati o che potranno esserlo inseguito pei navigli nazionali ; s’ impegnano a fornire qual siasi assistenza in loro potere ai