)( i<>5 )( viene dichiarilo di Sovrana proprietà > e dò* vrà immediatamente denunziarsi , e consegnarsi alle Regie Caneve. XII. Li Sali in qualunque modo dispersi per private speculazioni , ed arbitrj dovrai no consegnarsi alla Caneva più vicina . XIII. Ogni raccolta quantità di Sale esi* stente appresso qualunque persona, o Corpo, che potesse pregiudicare li Sovrani Diritti di Regalia, dovrà immediatamente denunziarsi . XIV. Saranno salve àgli acquirenti quelle ragioni, che gli potessero competere, e che dovranno proporsi, e riconoscersi dall’ Ara-minisrratore Generale delle Finanze. XV. Ogni scoperta occultazione, e qualsivoglia introduzione , e Contrabbando di Sale, sono soggette alle pene tutte prescritte dalle Leggi veglianti a norma del siste* ma vigente all* Epoca qui sopra indicata » XVI. Ogni, e qualunque arbitrio, o defraudo praticato da chiunque alle Casse dell9 Amministrazione dei Sali, e considerato come un defraudo all’ Erario . Li Rei sono considerati Pubhlici Intaccatoli , e soggetti alle Leggi veglianti nel proposito. XVII. Sono rigorosamente inibite a metodi delle antiche provvidenze le disposizioni ) e le asportazioni tutte arbitrarie dei Sali dall’ Istria . Le fabbriche Nazionali, e le Pubbliche vendite instituite in quella Pro» 4 t