X I2t X caso il pagamento tanto delle somme scada* ve, e non pagate, quanto della pena del cinque per cento, dovrà farsi necessariamente con sole monete dette di nuovo Co• nio. Articolo IL L’Imposta fondiaria del t8o6 dovrà essere pagata per due Terzi con Monete Erose sia Provinciali sia di nuovo Conio, e 1’ altro Terzo potrà essere pagato con Monete di JRame, Artìcolo III. I Dàzj di Mercanzie saranno pagati pei intiero con Monete di nuovo Conio . Articolo IV» LJ Amministrator Generale delle Finanze è incaricato dell’ esecuzione del presente Decreto , che sarà pubblicato ne' luoghi > e modi soliti. . Dato in Venezia li j Febbrajo i8c& Eugenio Nafoxeone, Per sua Altezza Imperiale » Il Segretario degli Ordini S. Mejan*