X I64 )( - ’ Ogni disposizione , ed ingerenza che fosàe stata assunta nell’articolo Sali dalle provvisorie Autorità della Terra Ferma , e della Provincia dell’Istria nei mesi decorsi. V. Vengono in qualsivoglia rapporto chiamate air inalterabile loro esecuzione le leggi, metodi, discipline, e forme vigenti per la Azienda Sali all* Epcca 50 Settembre 1805. VI. Sono aboliti gli fjffizj tutti, ed ogni altra innovazione , che fosse stata introdotta con il primo del decorso Novembre. VII. Le Vendite dei Sali non potranno esercitarsi, che dalle sole persone destinate dall’Amministratore Signor Savorgnan. VIII. Ogni , e qualunque disposizione di Sale è di Sovrano Diritto. IX. Le Vendite al prezzo tariffato nell"’ interno di Venezia3 e degli Stati Veneti , Hon che Y esterno Commercio dei Sali sono di esclusiva proprietà della Regalia, ed appartengono unicamente all’ Er^riò Sovrano. X. E' ad ogni Persona Suddita di qualsi* voglia classe inibito di prendere alcuna diretta , ori indiretta ingerenza nell’ Articolo Sali tanto per l’interna Vendita, che per f esterno Commercio. Ogni aibitrio viene as-soggettato alle pene dei Contrabbandi a me* todi delle Leggi veglianti nel proposito. XI. Il Sale , che fosse stato alienato negli avvenuti politici cambiamenti , e che iiì qualunque luogo > e modo fosse esistente $