X 79 X TITOLO IV. . V -J ;■ ; r" i ■ ■Ve. Disposizioni generali. Articolo 12. I Ricevitori e Cassieri attualmente prè* posti all’ esazione delle imposte dirette ed indirette^ tasse e prodotti di qualsivoglia natura , continueranno provvisoriamente nelle stesse funzioni ed attribuzioni * Articolo 13. Gli introiti delle diverse Casse dovranno essere versati intieramente nella Cassa del Ricevitore generale. Articolo «4. 1 Magistrati Civili, e gli Intendenti delle Finanze dovranno , cinque giorni dopo la loro istallazione j avere rimesso all’Amministratore Generale delle Finanze il prospetto delle spese mensili per i diversi rami dipen-pendenti dalla respettiva loro amministra» zione »