X !23 X j Articolo 2, Quelli, che contravverranno al presente Decreto saranno puniti colla confiscazione delle Merci , e con una multa corrispondente al valore del terzo degli oggetti confisca-» ti, Articolo 3. L’ Amministratore delle Finanze, sentita la Camera di Commercio di Venezia , ci proporrà senza ritardo un progetto di Regolamento tendente ad assicurare i mezzi di riconoscere all’ ingresso del Territorio Veneto la vera origi e delle Merci , che vi sa^ ranno condotte. Articolo i\. L’ Amministratore Generale delle Finanze degli Stati Veneti , i Magistrati Civili e gl’ Intendenti delle Finanze sono incaricati , ciascuno in ciò che lo riguarda, dell’esecu^ ^ione del presente Decreto. Dato in Brescia li 10 Febbraro 1805» Eugenio Napoleone . Per Sua Altezza Imperiale IL Segretario degli Ordini, S. Mejan. ' ■ ....... Il Tomo Secondo si stampa attualmente.