38 Cronologia storica ove polea recarsi a purgare la sua contumacia, ma egli scelse il passaporto per l’estero. Si vide che la camera dei pari rigettò nella tornata del 1818 un progetto di legge sui mezzi di reprimere gli abusi della libertà della stampa ch’era stato adottato dalla camera dei deputati. Siccome le discussioni cui avea dato luogo tale argomento lo aveano fatto perfettamente conoscere e approfondire, i nuovi ministri si trovarono in tal guisa in istato di presentare un progetto di legge sulla stampa che meglio conciliasse tutte le viste. Questo nuovo progetto fu presentato il 22 marzo dal guardasigilli; dividevasi in tre leggi distinte, che ben tosto vennero assoggettate alla discussione delle camere, e furono tutte e tre adottate a grande maggioranza, previe alcune modificazioni. Il re sanzionò nel 17 maggio 1819 la prima di quelle leggi, che riferivasi alla repressione dei crimini e delitti commessi col mezzo della stampa o in qualunque altra forma di pubblicazione. Essa conteneva sei capi; il primo, concernente la pubblica provocazione a crimini e delitti operata con discorsi, grida 0 mi-naccie proferite in luoghi pubblici sia col mezzo di scritti stampati, disegni, incisioni, pitture od altri emblemi esposti agli sguardi del pubblico, riguardava tale provocazione come complrcità; se trattavasi eh’essa avesse fatto commetter crimini, veniva punita colla prigionia non minore di tre mesi, nè eccedente gli anni cinque, e con ammenda dai cinquanta sino ai seimila franchi; se poi trattavasi di delitti, venia punita colla prigionia da tre giorni a due anni ed ammenda da trenta a quattromila franchi. Qualunque attacco formale eseguito con l’uno o l’altro dei mezzi soprariferiti contra l’inviolabilità della persona del re, l’ordine di successione al trono e l’autorità costituzionale del re, era riputato provocazione a crimini. Le grida sediziose, strappar via gli emblemi dell’autorità regia, portarne altri da quelli diversi ec. erano riputate provocazioni a delitti, come lo erano gli attacchi diretti contra gli articoli cinque e nove della carta. In virtù del capo secondo gl’insulti alla morale pubblica e religiosa erano puniti colla prigionia di un mese ad un anno e con ammenda da sedici a cinquecento franchi. Col capo terzo punivansi le pubbliche offese verso la persona del re con prigionia da sei mesi a cinque anni ed ammenda da cinque-