DEI RE D’INGHILTERRA pari un bill per abolire quel traffico. Alla seconda lettura, fattane il 5 febbraro, venne esso adottato da cento voti contra trentasei. Lord Grenville, facendone il giorno 9 rapporto alla camera, espose essersi trovato conveniente di fissare al i.° maggio successivo l’epoca alla quale sarebbe assolutamente interdetta la tratta, ed inserire una clausula ingiungente a tutti i navigli partiti dai porti della Gran Bretagna ed Irlanda prima di quel termine, ad oggetto di quel traffico, di ultimare il loro carico sulla costa africana e trasportarlo alle Antille 0 in qualunque altro luogo dell’America avanti il i.° gennaro 1808; scorso il quale periodo non più sarebbe permesso. Nel 9 febbraro, venne il bill definitivamente adottato. Il 3 febbraro, lord Ilowick fece la proposta nella camera dei comuni di far lettura del bill. Il 20, la camera intese i discorsi pronunciati alla sua tribuna, contra l’abolizione della tratta per parte dei negozianti e coloni di Gia-maica, non che dei negozianti di Londra che faceano quel commercio in Africa, del podestà, del corpo civico e negozianti di Liverpool, non che dei negozianti e coloni della Trinità; e nel 23 fu stanziata con duecentottantatre voti contra sedici, la proposta di costituirsi in assemblea per deliberare sul bill, che, nel 16 marzo, venne adottato, salve alcune modificazioni, e, nel a5, sanzionato da S. M. Il 5 marzo, lord Howick propose nella camera dei comuni cosa, che divenne accidental cagione dello scioglimento del ministero. Chiese egli permesso di presentare un bill, che assicurasse a tutti i sudditi del re il privilegio di servir nel-1’ armata di terra o nella marina dopo aver prestato quel giuramento che fosse prescritto con atto del parlamento, e si accordasse loro, in quanto potessero permetterlo le convenienze, il libero esercizio di religione. Ciò che più particolarmente avea attratto su quell’oggetto l’attenzione del ministero, era la strana irregolarità che esisteva nel proposito: in conseguenza dell’atto passato in Irlanda nel 1793 la legge permetteva ai cattolici romani di colà, di coprir impieghi nell’armata e giugnere a tutti i gradi, meno quello di comandante in capo, di gran mastro dell’artiglieria 0 di generale dello stato maggiore. Al contrario, se un cattolico ser-