DUI RE DI FRANCIA 77 partecipavano alle sue opinioni politiche. » Io voto, disse I egli, contra tutta la legge, perchè fu presentata sotto l’in-§ fluenza di una terribile catastrofe, e deliberata senza una di-', scussione bene approfondita; perchè essa capovolge il sistema elettorale, favorisce il dispotismo ministeriale, viola l’eguaglianza dei diritti e la caTta, cui ancora prepara funesti attentati; perchè in fine essa accelera il trionfo di un partito la cui violenza ha di già fatto sentire i mali annessi alla sua dominazione. » Nel 28 giugno successivo la legge delle elezioni passò alla camera deipari colla maggioranza diottan-jadue voti; e fu iippugnata con minor ardore e meno oratori •[ jche non alla camera dei deputati ; e nel 29 riportò la sanzione regia. Passiamo ora a farne conoscere le basi principali: l’articolo primo di quella legge creava in ciascun dipartimento un collegio elettorale di dipartimento e dei collegi elettorali di circondario, eccettuati i dipartimenti che ^ll’epo.pa della legge 5 febbraro 1817 non aveano a nominare che un solo deputato, e quelli ove non esistevano più di trecento elettori. 11 secondo articolo componeva i collegi di dipartimento degli elettori che pagavano maggior censo, in numero eguale al quarto della totalità degli elettori del dipartimento; esso attribuiva a que’collegi la nomina di cen-tosetlantadue deputati nuovi; nomina cui procederebbero per la sessione del i8?o. In virtù dello stesso articolo, i collegi di circondario elettorali erano formati di tutti gli elettori aventi il loro domicilio politico in uno dei comuni che comprendevano la circoscrizione di ciascun circondario elettorale. Cotesti collegi nominavano i duecentocinquantotto deputati attuali: ognuno d’essi ne nominava uno; e ad essi pure apparteneva la nomina del quinto dei deputati attuali, la quale dovea essere rinnovata. Finalmente per lo stesso articolo i dipartimenti, che per le sessioni successive aveano I rinnovare i deputati, doveano nominarli interamente sulle asi stabilite dalla nuova legge. Prescriveva l’articolo terzo 1 lista degli elettori fosse affissa un mese prima dcll’apri-ìento dei collegi elettorali. Per l’articolo settimo niuno paia essere rieletto deputato se non ottenuto il terzo più uno ci voti della totalità dei membri del collegio, e la metà più no dei suffragii emessi. Voleva 1’ articolo susseguente clic sotto prefetti non potessero venir nominati a deputati dai