j?4 CRONOLOGIA STORICA interessi anche dei giornali dell’opposizione, perchè non ne faceva dipendere la loro esistenza se non che da corpi indipendenti. La legge sulla polizia dei giornali avea pure incontrato numerosi avversarli presso la camera dei pari; tra essi eranvi due membri del vecchio ministero, il barone Pa-squier e il conte Simeon. Nel 3 decembre 1821 era stata presentata sotto il ministero cessato una legge concernente la repressione dei delitti della stampa: essa la fu ancora dai nuovi ministri al principio del 1822, ma con alcune modificazioni, la più importante delle quali sopprimeva il giurì nel giudizio dei delitti di stampa, attribuito ai tribunali. Moltissimi oratori dei due lati della camera elettiva presero parte alla discussione di quella legge, che puniva severamente gli oltraggi fatti alla religione, all’autorità regia ec. 1 dibattimenti durarono dal 19 gennaro sino al 6 febbraro, e furono costantemente animati e violenti. Nel giorno iu cui fu adottata, la camera era numerosissima, contando da trecentosettantasette membri: cinquanta degli oratori più trasportati della sinistra ricusarono votare, e quelli della stessa parte che votarono, dichiararono di farlo in rispetto della carta. Quindi non v’ebbero per votar sulja legge che trecentoventisette deputati, e duecentotrentaquattro l’adottarono. Essa legge fu discussa alla camera dei pari con eguale calore; venne combattuta da molti membri, ma tuttavolta passò colla maggioranza di centotrenta votanti contra ottantuno. Tutto ciò che poterono ottenere i suoi avversarli fu il ristabilimento dell’epiteto di costituzionale dato nell’articolo secondo alla parola autorità del re, il quale era stato soppresso nella camera dei deputati. Ecco quanto possiatn dire di una discussione che fu marcata d’ogni genere di eccessi e violenze che lo spirito di partito è capace ispirare. Ora passiamo ad offrire ai nostri lettori una breve e fedele analisi di essa legge, che nel 25 marzo •susseguente riportò la regia sanzione. Punivasi colla prigionia da tre mesi a cinque anni e con ammenda da trecento a seimila franchi ogni insulto commesso colla stampa od altro mezzo di pubblicazione contra la religione dello stato 0 contra una di quelle riconosciute dallo stato, contra l’autorità regia e contra la carta. Pene di simil genere, ma un po’meno forti, colpivano la provocazione al di-