CRONOLOGIA STORICA ail unanimitàdalle due camere, riportò la sanzione del re. Quella legge fissava il preventivo del debito consolidato a duccentoventisette milioni novecentonovantasettemila ceii-toventitre franchi, e quello delle spese generali del servizio a seicentoquarantun milioni cinquecentodiciannovemila franchi. In tal guisa il total generale delle spese pel i8f() ascendeva alla somma di ottocentosessantanove milioni sei-centosedicimila centoventitre franchi. Il ricolto del 1818 era stato abbondante; e simile pa-rea dover essere quello del 1819. Tale fertilità nuoceva da se medesima agl’interessi dei proprietarii ed agricoltori, e rendeva difficile l’esazione dell’imposta prediale: ben tosto fu presentato alle camere un progetto di legge sui grani. Il governo non giudicando della sovrabbondanza delle biade se non dal loro prezzo, avea creduto più saggio il restringere che non il proibirne il commercia. I dazii da esso prò-posti vennero anche aumentati dalla commissione nella camera dei deputati, Tuttavolta il progetto fu in quella camera vivamente combattuto da alcuni membri, che reclamavano l’intera libertà del commercio dei grani. Venne non pertanto votato a gran maggioranza il 7 luglio, e ¡1 i5passò ad unanimità nella camera dei pari. La legge che nell’indomane stesso, 16 luglio, sanzionata dal re, convertiva il diritto fisso di cinquanta centesimi per ogni quintale metrico, imposto sui grani e farine importate dall’estero, in quello di franchi uno centesimi venticinque per ettolitro di grani, e di franchi uno e centesimi cinquanta per quintal metrico di farine. Tale diritto era ridotto a venticinque centesimi pei grani ed a cinquanta centesimi per le farine quando venissero importati sovra navigli francesi. Se il prezzo delle biade andava al di sotto di venti, dieciotto e sedici franchi nei dii partimenti di prima, seconda e terza classe, era proibita l’importazione di biade estere. La seconda legge relativa al preventivo del 1819 fu sanzionata dal re il 17 luglio. Essa stabiliva gl’introiti per quell’esercizio a attocentonovantun milioni quattrocentotren-tacinquemila franchi; conservava le imposte indirette qnali erano state stabilite dalle leggi precedenti, non che la metà della trattenuta sugli emolumenti, eccettuato che pegli agenti del ministero degli affari esteri fuori del regna; accordava