DEI RE D’INGHILTERRA 437 Unito; e venne adottata con centottantasei voti contra diciannove. Nel 3o aprile, Grattan presentò un bill conforme alla prima risoluzione, ed ecco le sue clausule: le persone professanti la religione cattolica romana, potessero sedere e votare in ciascuna delle camere del parlamento, dopo aver prestato un giuramento sostituito a quello di obbedienza, di abbandono e di supremazia, e con dichiarazioni sostituite a quelle con cui venia riprovata la transustanziazione e l’invocazione dei santi. Il giuramento lunghissimo, esprimeva la promessa di obbedire al re e sostenere la successione protestante, la rinuncia ai principii che stabiliscono la giurisdizione temporale dei papi, o di ogni altro potentato straniero nel regno Unito, o la validità della scomunica lanciata, sia dal papa, sia da un concilio per deporre un principe. Con essa dicliia-rezione riconoscevasi non poter un’azione per se stessa immorale, essere giustificata dal pretesto di farsi pel bene della chiesa, o per obbedire ad un’autorità ecclesiastica qualunque; un peccato non andar perdonato per volontà del papa, o di un prete a meno di un pentimento sincero. Con altra riconoscevasi non essere l’infallibilità del papa un articolo di fede della chiesa cattolica romana; sconfessavasi qualunque intenzione di distruggere o turbare la chiesa anglicana, promettevasi rivelare ogni cospirazione, macchinazione ecc. che potesse mirare a quello scopo; finalmente attestava, prestarsi quel giuramento nel senso proprio delle espressioni, senza equivoco o riserva, e che verun potere od autorità po-tea scusare 0 annullare. Bastava la prestazione di tal giuramento, perchè i cattolici romani fossero abilitati a votar nelle elezioni dei membri del parlamento, ed occupare tutti gl’impieghi civili e militari, meno i posti di cancelliere 0 guardasigilli della Gran Bretagna, e di vice re d’Irlanda. Un cattolico non potea venir proposto a verun benefizio della chiesa anglicana. Gli ecclesiastici della comunione romana, doveano inoltre obbligarsi con ispecial giuramento di non acconsentire, se non alla nomina ai vescovi o vicari apostolici di specchiata fedeltà ed astenersi da qualunque corrispondenza colla corte di Roma, 0 con alcuno de’suoi delegati in oggetti stranieri agli affari puramente ecclesiastici. Finalmente esclude-vasi, con altra clausula, dalle funzioni episcopali nel regno