DEI RE DI FRANCIA. consimili. Si richiese particolarmente che gli allievi fossero muniti di carte ossia fogli d’inscrizione, acciò non potesse tra essi meschiarsi verun forastiero. Presentato nel 2 gennaro alla camera dei deputati il progetto di legge relativo alla polizia della stampa periodica, cominciò a venir posto in discussione il 7 lebbraro successivo, e nove giorni dopo fu adottato colia maggioranza di ottantadue voti sovra trecentocinquantasei votanti. Il 17 marzo S. M. sanzionò la legge che conteneva cinque articoli: col primo conferivasi al poter regio il diritto di autorizzare lo stabilimento della pubblicazione dei giornali 0 scritti periodici, cominciando col i.° gennaro 1822; col secondo or-dinavasi la consegna all’ uffizio del procuratore del re del primo esemplare del foglio o pubblicazione al momento stesso della sua impressione. Per l’articolo terzo le corti regie in solenne assemblea d’ ambe le camere aveano il potere di pronunciare la sospensione dei giornali o scritti periodici, se il loro spirito, risultante da una serie di articoli, fosse giudicato di natura tale da recar offesa alla religione, all’autorità regia ed allo stato attuale delle cose. In forza dell’articolo quarto, se nell’ intervallo delle sessioni si presentassero circostanze la cui gravità rendesse insufficienti le misure di garanzia e repressione fissate, potevasi istituir la censura dietro ordinanza del re deliberata in consiglio e controssegnata da tre ministri, da cessare però di pien diritto un mese dopo l’aprimento della sessione delle camere, e così pure nel caso dello scioglimento delle camere dei deputati. Finalmente la legge coll’articolo quinto manteneva in vigore le leggi anteriori, cui punto non derogava. Questa forte misura era stata ostinatamente e vivamente combattuta nella camera elettiva dagli oratori della sinistra, e specialmente da Bignon e Royer-Collard. Il primo s’era espresso con tanta violenza, che il guardasigilli si avea creduto in dovere di rispondergli; il secondo era stato moderato nel suo attacco, ma vi avea introdotta soverchia sottigliezza. In generale gli avversarli alla nuova legge lo rimproveravano di voler cresimare un intollerabile arbitrio, ed era specialmente oggetto dei loro attacchi l’articolo terzo. Tutti gli oratori difensori della legge l’aveano presentata come indispensabile per infrenare la licenza dei giornali, e dimostrato inoltre eh’ essa stava negli