388 CRONOLOGIA STORICA fedelmente adempiere a quanto non fosse stato sin allora eseguito, obbligandosi di nuovo il principe reggente di Portogallo di compensare qualunque perdita di proprietà, die i sudditi di S. M. Britannica potessero aver sofferto per le varie misure clic la corte di Portogallo era stata astretta di ordinare, a suo malgrado, nel novembre 1807. Il governo britannico dovea indennizzare i sudditi porloghesi delle perdite patite, all’epoca dell’occupazione amichevole di Goa, fatta dalle truppe britanniche. 11 principe reggente di Portogallo, in riconoscenza dei segnalati servigli a lui resi da S. M. Britannica, le accordava il privilegio di acquistare e far tagliare, all’oggetto di costruir legni da guerra, tutti i boschi che essa scegliesse nelle foreste del Brasile, meno per altro le regie, non che il permesso di far costruire, equipaggiare e racconciare i suoi vascelli da guerra nei porli o rade del Brasile; dandone per formalità previa notizia al gabinetto portoghese, il quale nominerebbe un ufiiziale della regia marina ad esser presente, ed assistere colle sue cure a tale occorrenza. Dichiaravasi e promcttevasi espressamente, non sarebbe un simile privilegio accordato a verun altro stato o nazione. Si determinavano le somministrazioni che una delle parti contraenti farebbe ai vascelli da guerra dell’altra. Per l’avvenire potrebbe venir ammesso in una volta, qualunque numero di vascelli da guerra britannici nei porti degli stati del principe reggente di Portogallo: (questo numero crasi dapprima limitato a sei, poscia esteso a dodici). Tale diritto non dovea accordarsi a verun altro stato, nè in correspettivo di un equivalente, nè in virtù di verun accordo o trattato susseguente, comune tale favore ai vascelli di trasporto; e stabilita la reciprocità pel Portogallo, Dichiarava il principe reggente, in nome suo e de’suoi eredi e successori, non dover esservi inquisizione nei possedimenti portoghesi dell’America meridionale; e di cooperare, di concerto col re della Gran Bretagna, all’abolizione della tratta dei negri; riservando per altro la libertà a’suoi sudditi di poter acquistar schiavi ne’suoi possedimenti in Africa, e farne oggetto di traffico. In quel giorno le stesse potenze segnarono un trattato di commercio; ritenuti in vigore i favori, privilegii ed immunità, accordati ai sudditi respcttivi, coi trattati precedenti,