DEI RE DI FRANCIA. 65 suoi reclanli ed altri documenti, e immediatamente spedivali. al ministro della giustizia col mezzo del procurator generale. Il ministro della giustizia faceva il suo rapporto sovra ogni cosa al consiglio del re, il quale decideva: iacea d’uopo che nell’intervallo di tre mesi, a partire dal giorno in cui era 6tato inviato al ministero della giustizia i documenti di cui abbiam detto, pronunciasse il consiglio del re o il rinvio del Ìrevenuto davanti i giudici competenti o la sua liberazione, inalmcnte essa legge cessava di avere effetto alla prossima tornata, a meno che non rinnovata; era stata discussa presso la camera dei deputati dal 6 sino al i5 marzo precedente coll’ultimo calore, e avea dovuto trionfare di moltissimi avversarli, non essendo passata che colla maggioranza di diciannove voti; i votanti essendo duecentoquarantanove. Più facilmente era passata quella della libertà individuale nella camera dei pari, giacché di duecentosette votanti, ottanta-sei solamente l’aveano rigettata. La seconda legge di eccezione, relativa ai giornali, fu sanzionata il 3i marzo. Questa non era meno della prima importante. Rcndevasi urgentissimo e indispensabile sospen-dere una specie di libertà che avea giovato a diffondere il fanatismo politico e che forse avea ispirato a Louvel l’esecrabile attentato da lui commesso contra un principe adirato. La legge del 3i marzo sospendeva sino alla sessione del 1820 la libera circolazione di tutti i giornali e scritti pericdici destinati a materie politiche. Non se ne potea pubblicar veruno senza l’autorizzazione del re; meno per altro gli attuali; ma gli uni e gli altri doveano prima della loro pubblicazione essere assoggettati a previo esame; e ogni editore responsabile che contravvenisse a tale disposizione era condannato ad una prigionia da uno a sei mesi e ad-ammenda da duecento a milleduecento franchi; essendo facoltativo al governo di sospendere il giornale durante le procedure contra lui aperte. Se venia condannato per sentenza, potea pronunciarsi la stessa sospensione per mesi sei; e se avesse riportato una seconda condanna, il governo avea diritto di sopprimere il suo giornale. Alle stesse dispositive erano soggetti i proprietarii di disegni, incisioni 0 litografie. Tal legge, quale fu presentata alla camera dei pari, era molto più severa rapporto ai giornali, e non potè passarvi che me-P.c III.3 T.° VI.0 5