DEI RE D’INGHILTERRA ra un nuovo mezzo per favorirli. Nel in giugno, Canning, dietro energico cd eloquente discorso, propose alla camera d’impegnarsi, mercè una risoluzione, di prendere in esame, al cominciar della prossima sessione, le leggi riguardanti i cattolici della Gran Bretagna e dell’Irlanda per giungere ad un definitivo e conciliatorio ordinamento. Lord Castle-reagh, si dichiarò a favore dell’oggetto della proposta, che venne adottata con duecentoventicinque voti contra centosei. Il i.° luglio, il marchese di Wellesley fece consimile mozione nella camera dei pari ; avendo il cancelliere chiesto il quesito preliminare, questo non fu adottato se non colla preponderanza di un solo voto; appoggiato da quindici vescovi e contravotato da tre. Il io luglio, lord Castlereagh produsse alla camera dei comuni un bill, per rivocare parecchi atti ed altri modificarne, relativi alle cerimonie ed assemblee religiose, non che alle persone che predicavano o insegnavano. Espose il ministro che l’oggetto del bill, era di allontanare i dubbii insorti dietro alcune decisioni pronunciate dalle corti di assise, e di porre di diritto i dissidenti nello stato in cui erano di fatto prima di quelle decisioni. Passò il bill senza opposizione nelle due camere, e fu riguardato quale preziosa garanzia del principio di tolleranza. Il 3o luglio, fu chiusa la sessione col mezzo di commissari!. Il discorso del principe reggente, esprimeva rammarico che le circostanze obbligassero ad impor nuovi pesi alla nazione; cd un vivo dolore pegli eccessi commessi da alcuni male intenzionati; e ringraziava il parlamento per l’operosità usata nell’investigare la causa di que’torbidi, e per le misure da esso prese perchè avessero a cessare. I capi di quegli attruppamenti sediziosi, fortunatamente non erano che uomini del tutto incapaci, tanto rapporto alla loro esistenza sociale, quanto pei loro mezzi personali, di condurre un piano vasto e ben combinato d’insurrezione contra il governo. In conseguenza delle misure prese dal parlamento, si appostarono corpi di truppe nelle contee agitate da moti disordinati; qualche volta vennera incaricati ad agire, ma il loro intervento non ebbe luogo se non in casi di necessità; e le leggi, dopo accordato un tempo conveniente all’ indulgenza, spiegarono pure la loro severità. Si IV III.* T.* VI." a7 *