DEI RE DI FRANCIA 89 II i3 aprile la commissione incaricata di esaminare il progetto dei ministri, fece il suo rapporto, che avca subite alcune modificazioni, ma però concepite in senso più vantag- (¡ioso all’aristocrazia che non al governo; nè il progetto nè e dette modificazioni non potevano guari ottenere l’assenso della maggioranza delle camere. Il ministero vide il suo progetto avrebbe avuto a lottare contra opposizione troppo forte e lo ritirò, e da quel momento nessun altro ne fu presentato, e la Francia aspetta ancora una legge che regoli definitivamente un soggetto di tanta importanza. Abbiamo veduto quale orrenda morte incontrò per opera di oscuri facinorosi il maresciallo Brune nel passar che faceva ad Avignone l’anno 1815. La sfortunata di lui vedova avea invocata la punizione dei suoi assassini. Si fece luogo alla domanda, giacché sotto il regno dei Borboni non si po-tea ricusare giustizia. Era stato tradotto davanti la corte di Riom uno dei principali assassini del maresciallo Brune arrestato nel 1820. Secondo Roquefort, chiamavasi Gundon, cd era facchino di mestiere. Si recò a Riom madama la ma-rcscialla, accompagnata da un avvocato di Parigi, il signor Dupin. Le arringhe cominciate nei primi giorni di febbraro 1821 terminarono il 25 del mese stesso. Il barbaro Roquefort fu condannato al supplizio degli assassini, e ordinò la corte si rettificassero i registri dello stato civile in cui erasi registrata per suicidio la morte del maresciallo Brune. La marescialla non volle verun risarcimento nè interessi, non avendo avuto altro in mira che di perseguire l’assassino dell’infelice suo sposo. Il 27 febbraro il re fece un’ordinanza riguardante la Ìubblica istrnzione, di cui mal si conoscano parecchi articoli. 1 consiglio regio dell’istruzion pubblica era conservato, da alcune modificazioni in fuori; e divise in circondari le ven-tisei accademie del regno. Parigi non ne formava che una sotto la direzione di un rettore nominato dal re. Dichiarava l’ordinanza che la religione, la monarchia, la legittimità e la carta fossero le basi dell’educazione dei collegi; essa conferiva al vescovo diocesano per tutto ciò che si riferisce a religione il diritto di sorveglianza su tutti i collegj della sua diocesi, e nel tempo stesso il diritto di provocare presso il consiglio reale di pubblica istruzione le misure chi avesse p/ in.* t:* v.# 6 *