DELL’AMERICA 107 lega comprende cinquemila varas castellanas (quattromila ducentrentotto metri). 11 prezzo sarà regolato d’accordo coll’acquirente; ma questo prezzo non potrà essere al dissotto d’ una piastra forte per cencinquanta varas quadrate. Il potere esecutivo è autorizzato a contrarre un prestito di tre milioni di piastre forti sulle rendite dello Stato (1). 1822, 18 decembre. Decreto che permette alle truppe di linea non attive di occuparsi de’lavori agricoli. 1823. Legge sulle terre incolte (tierras baldìas). A fine d’incoraggiare gli emigrati d’Europa e degli Stati Uniti a stabilirsi nella Columbia, il primo congresso costituzionale decretò agli 11 giugno 1823 die il governo esecutivo impiegherebbe tutte le sue cure a raggiungere questo scopo; che perciò sarebbero posti a sua disposizione due 0 tre milioni di fanegadas di terre spettanti allo Stato, ma colla condizione che non ne sarebbero accordate più di dugento ad una sola famiglia; che nella distribuzione delle dette terre, il potere esecutivo potrà derogare alle disposizioni della legge sull’alienazione dei terreni incolti, e prendere tutte le misure necessarie riguardo alla situazione, al-l’ organizzazione ed ai varii regolamenti che potranno impegnare i coloni ad accettare le sue offerte, come pure riguardo ai privilegi di cui godranno. Tutù gl’individui facienti parte delle famiglie che si stabiliranno così sul territorio della Columbia saranno naturati di fatto e godranno dei diritti di cittadino, salve le eccezioni riservate dalla costituzione in favore degl’indigeni, 0 di quelli che hanno acquistato alcuni diritti mediante una residenza di varii anni nella repubblica. Questi coloni dovranno essere per la maggior parte coltivatori od artigiani. 1823. In virtù d’un decreto del vice-presidente, ogni straniero, volendo approfittare del beneficio della legge suindicata, dovrà presentarsi al governatore od all’intendente della provincia ove richiede il permesso di stabilirsi, e dichiarare a quale nazione appartenga, il numero de’ membri della sua famiglia, la sua professione od occupazione, e quella ch’egli è intenzionato d’esercitare per lo avvenire. (1) Correo del Orinoco, n.° 3ì} i5 maggio 1819.