76 CRONOLOGIA STORICA nel territorio della Columbia sarà punita colla multa di mille pesos per testa. Gli schiavi fuggitivi da un paese estero saranno restituiti ai loro padroni, pel rispetto dovuto alle leggi ed ai costumi di tutte le nazioni (i). 1821. Legge risguardante lo stato dei figli degli schiavi, la loro affrancazione e l’abolizione della tratta. I figli di donne schiave, nati dopo la pubblicazione della presente legge nelle capitali delle provincie, sono liberi. I possessori di schiavi saranno tenuti a vestire, allevare e nutrire i detti figli, che dovranno in ricambio indennizzare i padroni delle lor madri, consecrando loro tutte le cure ed i servigi sino all’età di diciott’anni. A fine d’impedire la separazione dei figli e dei genitori sino a che i primi abbiano raggiunto 1’ età della pubertà, è proibito di vendere veruno schiavo per ¡spedirlo fuori della provincia ove dimora. Il commercio di schiavi destinati per altri paesi oltre la Columbia è interamente proibito al pari della loro importazione. Niuno potrà condur seco più d’uno schiavo in qualità di domestico, e sarà obbligato di ricondurlo con sè. Ogni schiavo introdotto nel territorio in contravvenzione a questa legge sarà libero di diritto. Sarà creato un fondo per l’affrancazione degli schiavi. Questo fondo si comporrà: i.° d’un balzello di tre per cento sulla quinta parte delle proprietà di quelli che verranno a morte, lasciando discendenti in linea retta; 2.0 tre per cento sul terzo dei beni dei defunti che lasciano ascendenti legittimi ; 3.° tre per cento sulla totalità dei beni di quelli che lasciano eredi collaterali; q.0 dieci per cento sulla totalità dei beni lasciati dai testatori a’ legatarii che non sieno parenti. Nei giorni di solennità nazionale (i 25, 26 e 27 de-cembre) la commissione d’affrancazione d’ogni distretto libererà altrettanti schiavi quanto lo permetterà lo stato de’fondi fra le sue mani, e li sceglierà tra i più onesti ed intelligenti. Il prezzo di riscatto per ciaschedun d’essi sarà determinato da esperti. Nei cantoni 0 provincie ove non si trovano schiavi, il capo del dipartimento impiegherà, (1) Correo del Orinoco, ecc., n.* 5i, i5 febbraro 1820.