28o CRONOLOGIA STORICA obbligatoria anche pegli assenti; ciascuno dare il voto per turno: il riassunto delle risoluzioni delle parrocchie dover essere fatto dagli anziani o dal collegio dei quarantotto, composto di dodici anziani e di nove cittadini di ogni parrocchia; proibito ogni monopolio o traffico tendente ad incari-re il prezzo dei comestibili; dover ogni settimana quattro dei sedici cittadini incaricati dell1 esenzione dell’ordinanza sul pane, visitare c pesare il pane e riconoscerne la qualità, confiscando in vantaggio dei poveri quello che fosse trovato cattivo o non avente il peso prescritto, condannato il fornaio ad una multa; la birra dover essere ugualmente visitata e fuor gittata se cattiva: il diritto di grazia al senato, a cui il dovere di usarne con moderazione; la tutela dei figli poter essere conferita alla vedova se il padre l’avesse voluto^ e se essa visse in maniera di rendersi degna di questo attestato di confidenza; il senato non poter rendere decreti stragiu-diziali nelle cause che addomandano un esame, a meno che i decreti non sieno che provvisionali e non possano nuocere all’essenza della causa; i baili od officiali di giustizia incaricati dell’esecuzione delle sentenze non poter essere dal senato inceppati nell’esercizio delle loro funzioni, e puniti se non le eseguiscono a dovere; l’ordinanza sull’ammissione degli stranieri essere di stretta osservanza ; gli ebrei alemanni doversi allontanare dalla città, nè soggiornarvi quind’innanzi più di tre giorni di seguito, pagando ad ogni loro entrata la gabella del salvo-condotto; l’ingresso nella città interdetto agli ariani, ai sociniani ed ai quacheri ; pubblicarsi colla stampa il codice civile, l’ordinanza sui fallimenti ed il recesso del i6o3; le tasse di salario agli impiegati essere sempre affisse nella sala delle sedute del senato: potersi assoggettare a giuridica ricerca la condotta di un impiegato che avesse nel suo impiego acquistato uria rapida fortuna e che avesse lasciato sospetto di malversazione: doversi gli impieghi accordare al merito, giammai al favore nè all’intrigo; severamente proibito ogni tentativo di seduzione o via illegittima per ottenere un impiego, e se provato, l’i nei piega to ignominiosamente destituito; i decreti aventi forza di legge perpetua non poter emanare dal senato senza il concorso della cittadinanza: quelli trarisitorii e di circostanza emanarsi da esso solo, consultati però almeno