7o CRONOLOGIA STORICA di essi; ma le richieste di quest1 ultimi trovate essendosi inammissibrli, vengono tralasciate le negoziazioni. 4 giugno. Gli stati generali sono composti come segue : sono membri di questa assemblea, i.° i principi ed i conti già mediatizzati dell’impero; 2.° i proprietari di beni nobili, aventi titolo di conti; 3.° i due più anziani sovrainteudenti generali evangelici; 4-° l’amministratore del vicariato generale di Rotemburgo, vescovo di fc’vora, ed il più anziano decàno cattolico; 5.° il vice-cancelliere della università del regno; 6.° un deputato scelto per ciascuna delle città di Stuttgard, Tubinga, Lovisburgo, Ellwanghen, Dima, Eilbronn e Reutlinghen; 7.0 un deputato egualmente scelto per ognuno dei sessantatre circondari de’ bailaggi. Il re nomina il presidente dell’assemblea. i3 luglio. L’assemblea degli stati generali è aperta da una commissione di tre ministri, e vota un indirizzo di ringraziamento al re. 7 settembre. L’assemblea approva il capitolo secondo del progetto di costituzione, relativo al re, alla successione al trono ed alla tutela del re minore. 10 settembre. Viene egualmente approvato il paragrafo relativo ai diritti ed ai doveri dei cittadini. 18 settembre. Termine della discussione sull’atto costituzionale. L’assemblea approva i quattro paragrafi seguenti? i.° la nobiltà dell’ordine equestre formerà quattro corporazioni per isciegliere i propri deputati agli stati, conservando la distinzione delle famiglie; 2.0 l’adozione in una di queste corporazioni dipende dalla votazione de’membri che vi sono ascritti, e viene approvata dal re; 3.° gli statuti di queste corporazioni riceveranno la loro sanzione, obbligatoria per approvazione del re e degli stati; 4 ° < membri dell’ordine equestre godranno di tutti i diritti generali dei cittadini dello stato. I commissari degli stati presentano ai commissari reali una nota sui cangiamenti ed aggiunte necessarie all’atto costituzionale. Essi riguardano, i.° il diritto di abolizione, che deriva indubbiamente dall’adozione del diritti romano; 2.0 il termine di tre anni per la convocazione periodica delle assemblee degli stati; 3.° i progetti di legge sopra la novella organizzazione dello stato; 4-° La nomina, in concorso col potere, di una commissione