4*6 CRONOLOGIA STORICA il quale dopo averli veduti e meditati avea dichiarato che quella sociitfà, eccellente nel suo principio per esaltare gli spiriti e garantire l’independenza alemanna, non potea che nuocere ora che l’ortliue e la pace erano ristabiliti. Quanto ai suoi fondatori, essi non potevano ’ essere sconosciuti, giacché contavano tra i loro membri l’augusta e sventurata regina di Prussia, non che i personaggi più ri-spettabili della monarchia. Venne istituita a Berlino una corte superiore alla commissione speciale investigatone di Magohza, cui potranno appellare tutti quelli che credessero lesi dalla comiuissio nei propri diritti, od avessero a portare contra quel tribunale straordinario altre lagnanze. II principe di Hardenberg, de Wittgenstein, Kirchesen, Schuck-mann, il presidente de Bulow e Kampz, tutti facienti parte del ministero, sono i membri di quella corte. 3o decembre. Divieto d’introdurre in Prussia le gazzette tradotte in tedesco ch’escono in Inghilterra e Francia, attes» le falsità, l’indecente stile e l’odiosa tendenza che caratterizzano alcune di quelle, gazzette negli articoli riguardanti la monarchia prussiana, la sua amministrazione e le misure da essa stanziate; e lo stesso divieto si applica pure alle gazzette che si pubblicano nei Paesi Bassi sia nella lingua nazionale, sia nella francese e tedesca. 1820, 20‘ gennaro. Gli stabilimenti dei giuochi ginnastici restano chiusi per tutto il regno. 22 gennaio. Statuto sull’amministrazione generale del debito pubblico. Il debito viene fissato a centottantamilioni novantumnila settecentoventi fisdalleri e considerato come un debito dello stato e di tutti i suoi membri -, dev’ essere successivamente ammortizzato, nè può venire più oltre aumentato sotto pretesto qualunque; tutte le proprietà dello stato sono ad esso ipotecate; ove si rendesse in avvenire indispensabile un nuovo prestito, noi si potrà contrarre se non col concorso e consenso deli’assemblea degli stati generali, e in tiiun caso accumularsi col debito pubblico. 3o maggio. Ordinanza che fissa definitivamente i rapporti degli stati per l’addietro mediatizzati esistenti entro la monarchia; i signori e le famiglie loro conservano i diritti seguenti: garantito il possesso delle proprietà; eguaglianza di nascita coi principi sovrani, e l’alta loro nobiltà ricono-