122 CRONOLOGIA STORICA questo circolo può eleggere stati provinciali col diritto ili volare sovra le materie d'impostq e legislazione. 12 giugno. Al principe Eugenio, oltre i titoli di duca di Leuchtemberg e di'principe di Eichstedt, viene conferito il grado di primo principe di Baviera dopo quelli della famiglia reale. Conserva il titolo d’altezza reale, e quanto a’suoi figli, il semplice titolo di altezza; gli venne dal re conferito un reggimento, e fu nominato a generale. 13 luglio. In forza-di disposizioni concluse colla Santa Sede, devono ristabilirsi nel regno otto corfventi con abati commendatari reintegrali negli antichi loro possedimenti ; la qual nuova produsse una tale sensazione, che le fondazioni testamentarie ripigliano il loro antico vigore a vantaggio dei poveri e del clero. i\ luglio. 11 nuovo consiglio di stato supplica il re di ridurre l’esercito alla metà della sua forza attuale. 3o agosto. Il re» rifiuta positivamente di ratificare la convenzione conclusa dal suo ministro in Roma colla Santa Sede. i3 settembre. Si modifica l’organizzazione dei protestanti; si creano con un’ordinanza due nuove cariche ecclesiastiche intermediarie sotto la denominazione di decanati generali, l’una ad Anspach, l’altra a Bareuth; soppressi i 'concistori generali' che esistevano’ a Vurtzburgo e Ra-tisbona. Vjene conservata la libera importazione dei grani; è proibito asportar biade, a meno non sieno state prima trasportate ad un 'mercato pubblico del regnq' ed acquistati da un suddito bavaro: è vietato agli stranieri di fare acquisti diretti nei in creali del paese. A qualunque funzionario pubblico od impiegato dello stato o delle comuni è proibito il commercio di granaglie. 18 novembre. Importanti modificazioni vengono praticate nel concordato coilcluso colla corte di Roma: il re nomimir deve a tutti gli arcivescovati e vescovati, e ad esso spetta pure la nomina della metà dei canonici. Durante vacanza di sede, il papa ha diritto di accennare un canonico, ,cui egli propone al re. i8v8, 29 aprile. H pontefice nega l’instituzionc canonica ai vescovi proposti dal re, agli uni a motivo del lor dolutale, agli altri aitesi j loro costumi.