a?4 CRONOLOGIA STORICA il peso della guerra ricadde sovra questa città, clic dovette pagare una grossa somma di danaro per prezzo della sua riconciliazione coll’ arcivescovo. In quest’anno, 1’ unione fra Amburgo, Lubecca e Bruns-vich si restrinse più fortemente. Fin qui abbiamo veduta l’esistenza di Amburgo legata con quella de’suoi arcivescovi e conti; la vedremo ora più independente dedicarsi tutta intera al commercio, e crescere la sua prosperità progressivamente; vedremo pure i rapporti eh’essa ebbe colla lega anseatica, di cui era uno dei principali membri. Ciò che più particolarmente prova quanto gli Amburghesi fossero solleciti di procurare la sicurezza del commercio e l’abolizione degli abusi consacrati da quei tempi d’ignoranza e di anarchia, fu la domanda da essi fatta, nel 1265, al Cardinal Guido, legato di papa Clemente IV nei paesi del nord, e che passava per Amburgo, contra il diritto di naufragio, diritto barbaro ed empio che offendeva Ja divinità togliendo all’uomo i mezzi che le offriva di salvarsi. Il cardinale accolse favorevolmente i richiami degli Amburghesi, ed ordinò agli arcivescovi di Maddeburgo e di Brema di non tollerare più in avvenire quest’uso e di scomunicare chiunque vi persistesse. Nel 1266, gli Amburghesi, approfittando del soggiorno del cardinal Guido nella loro città, ottennero da esso la conferma di tutti i diritti e privilegi che avevano ricevuto dagli imperatori e dai conti. La sede arciepiscopale non esisteva più, come si è veduto, ad Amburgo; i canonici della cattedrale ne avevano però conservato a loro profitto tutte le prerogative; locchè lasciando sussistere nella città una duplice giurisdizione, doveva col progresso del tempo cagionare delle contese. Gli ecclesiastici, non credendosi sottomessi alla giurisdizione della città, pretendevano che i loro beni c le loro possessioni ne fossero ugualmente affrancate. Ma, nel 12G9, ebbe luogo fra la città ed il capitolo un accordo, pel quale le case e le proprietà del capitolo 0 della chiesa fu convenuto non appartenessero alla giurisdizione temporale. Le altre proprietà dei canonici che non facevano parte del patrimonio della chiesa furono assoggettate alle gravezze. Se un ecclesiastico aveva pretese in confronto di un laico, doveva