DEI RE DI VIRTEMBERG 63 presentato un progetto ai costituzione, esteso in trecento tientasette paragrafi. È desso relativo al regno ed al suo territorio, al re, ai diritti della corona, alla successione al trono ed alla reggenza, agli impiegati dello stato, alle relazioni legali degli abitanti delle comuni e de’ bailaggi, alla chiesa, al potere esecutivo, ai rapporti'esterni, alla legislazione, alla giustizia civile e penale, alla polizia, all’istruzione pubblica, alla milizia, aMe finanze, ed ai mezzi di conservare la costituzione. La legge sulla libertà della stampa, quella relativa alla nobiltà, altra sui beni delle chiese, ed una sulla università di Tubinga, formano quattfo supplementi alla costituzione, di cui ecco le basi i Unità ed indivisibilità de’passi che compongono il regno;, il re approva, pubblica e fa eseguire ie leggi; egli è il capo d^lla giustizi, del potere esecutivo e della forza armata; la sua persona è inviolabile^ egli può indilleren-temente professar^ qualunque tra le confessioni cristiane; è maggiore ai diciotto anni: il consiglio pi ivato, composto da sei ministeri, forma l’autorità amministrativa generale del regno. Libertà delle coscienze ed eguaglianza di diritto in tutte tre le confessioni cristiane; libertà di studiare negli stabilimenti stranieri. Vietati i privilegi, e solamente concesse patenti o brevetti d’invenzioni per dieci anni. Inviolabile la proprietà delle comuni; independente l’esercizio della giustizia in tutte tre le istanze; diritto nel re di far grazia; abolita la confisca de’beni. Le imposizioni assentite ogni anno dagli stati; l’importo della lista civile fissato per la durata di ogni regnante. Fanno parte degli stati: i.° l’ex-nobiltà immediata e l’ordine equestre ; 2.° le cinese protestanti e cattoliche; 3.° i corpi d’istruzione; 4-° le città di Stuttgard, Tubinga, Lovisburgo, Elvanghen, Ulma, Ileilbronn e Reudringhen ; 5.° tutti i circondarli dei bailaggi. Le sedute degli stati sopo -pubbliche; il re le convoca regolarmente ogni anno una volta. Sono divisi, in due camere*: la prima è composta dei deputati eletti dal popolo, de’quali la metà almeno deve possedere uno stato di ottomila fiorini senza debiti; la seconda è composta dei capi di famiglia, dei già principi e conti dell’impero, di tredici membri dell’ordine equestre, dei membri di qfteste-^lue classi di nobiltà, che, senza esser capi di famiglia, posse-