e DEGLI SVIZZERI tone direttore nel i8o3 quello di Friburgo cd a primo landmanno per l’anno stesso Luigi d’Atlry con poteri straordinarii che al raccoglimi della dieta doveano cessare. Nel af marzo d’Alfry ricevette dal senatore Barthele-my l’atto che lo insigniva di quel titolo. 11 secondo atto addizionale prov\edèva alla soddisfazione dei debiti contratti dal governo centrale, e regolava le disposizioni dei beni nazionali. I diecinove cantoni costituitisi conformemente a que-sta legge fondamentale ed il governo elvetico di ritorno da Losanna essendo cessato da tutte le sue «funzioni, fu da Bonaparte effettuata la sua risoluzione di ritirare le truppe francesi che avea di nuovo portate al numero di trentamila uOmini. II 24 marzo dal landmann* d’iffry viene annunciato in un proclama diretto alle truppe dell’antico governo Svizzero che, dietro convenzione colla repubblica francese, esse saranno ai soldi di quest’ultimo; riceveranno l’arretrato delle loro paghe,«saranno convenientemente equipaggiate, e finalmente sarà accordata piena ed intera amnistia ai disertori ch’entro un mese avranno raggiunto le'loro bandiere. ìVlandansi da ogni parte al primo console addrizzi di ringraziamenti e voti dei cantoni, a cui rispose egli nel giorno 28 marzo molto favorevolmente il cantone di Uri e poscia a parecchi altri cantoni. Bonaparte, dopo la pubblicazione dell’atto di mediazione, unì sempre ai suoi titoli quello tanto da lui ambito, di mediatore della confederazione elvetica, che non dovea, almeno ostensibilmente, essere che soltanto onorifico; ma in sostanza, si celebrò la magnanimità dell’uomo onnipossente che non agiva che pe’suoi interessi militari e politici i più manifesti. Il 5 aprile la sposa del primo console viene presentata di venti belle vacche e di un toro svizzero: le scortava un giovinetto dellsi valle di Simmen ed una bella ragazzina di Emmenthal in una vettura a quattro ruote con seguito di molti cacciatori a cavallo. Il giorno 3o il governo Svizzero al prossimo scoppio di una nuova guerra, ordina P istituzione di una censara straordinaria per impedire s’insinuassero interpretazioni T.° VIII.° P.r IIL* 31