DEI RE DI BAVIERA i3i deve esporre il suo parere definitivo su quelle istituzioni francesi che giudica conveniente d’introdurre nella Baviera. i5 settembre. Il're prescrive l’esecuzione del concordato conchiuso colla Santa Sede il 5 giugno 1817,'e nomina pei due arcivescovati di Monaco e Freisinghen. e di Bamberga, non che pei vescovati d’Augusta, liatisbona, Virtzburgo e Spira. 6 novembre. Pubblicazione di pastorale dell’arcivescovo di Monaco e Freisinghen, annunciante che per giungere a ristabilire i principii religiosi e morali, di cui sì fa sentire imperiosamente il bisogno, non che l’interna divozione, la disciplina ccclesiastica ed il buon ordine nella vita sociale, fa duopo cominciare da una riforma tra gli ecclesiastici, e col loro esempio fra gli altri membri della diocesi; raccomanda al clero di leggere la santa scrittura, e meditare le opere dei padri della chiesa; di estender dovunque la predicazione apostolica, l’evangelio chiaramente esposto, la cura dell’anime nel tribunale di penitenza, la solenne celebrazione del culto divino. Egli reclama pure la potente influenza che esercita l’educazione sul miglioramento delle generazioni avvenire. 1822, i.'1 gennaro. Vengono convocate le camere pel i5 di questo mese, e posti in attività i consigli provinciali. Mercè questa instituzione ogni circolo sarà in istato di conoscere coll’organo delle persone che vi hanno interesse i bisogni dell’ agricoltura e del commercio, e farne istrutte le autorità superiori coi mezzi indicati dalla costituzione. II consiglio provinciale è una instituzione destinata ad illuminare e consigliare il governo; da sè stesso non ha veruna azione, ma può agire quando venga interpellato. Non può raccogliersi senza previa convocazione, nè corrispondere ufficialmente con chi che sia se non durante l’assemblea; non può spedir deputazioni, nè pubblicare proclami; ove oltrepassasse i limiti ad esso prescritti, viene dal re disciolto ed ordinata la rielezione. Il numero dei membri di ciascun consiglio è di venti, oltre pari numero di supplenti; i consiglieri e supplenti vengono ele.tli mediatamente da tutti i cittadini di ciascuna provincia; le elezioni vengono fatte da un solo collegio ove ha voto un elettore per ogni mille famiglie. I consiglieri