88 CRONOLOGIA STORICA cipitare il principe in un movimento rivoluzionario. L’elettore, offeso (lei tuono e dello scopo di questo reclamo, dichiara al comitato, che niente era stato ordinato che non fosse da lui medesimo imposto, ch’egli esaminava ogni cosa da per sè stesso, nè si lasciava da alcuno influenzare, e che infine aspettava da parte degli stati maggior sommessione ed una condotta in avvenire più delicata. 28 luglio. I congedi militari sono sospesi fino a nuovo ordine. Ogni sorte di questua da parte dei monaci nazionali 0 stranieri è vietata sotto le pene più severe. 18o3, 3i gennaro. Il corpo dei negozianti della città di Augusta aveva chiesto di cambiare il proprio statuto e di compilarne un nuovo più economico, operando la riforma dei numerosi abusi che esistevano nella sua amministrazione, migliorando la polizia, e stabilendo infine una sorveglianza da parte dei cittadini. Il senato, dopo una discussione animata, decreta la formazione del chiesto controllo, e rinvia tutti gli altri punti della domanda all’esame di una apposita commessione. 22 aprile. Ordinanza portante che i principii stabiliti in Baviera riguardo ai capitoli, abbazie, conventi e Corpo-razioni ecclesiastiche, riceveranno la loro applicazione in tutti i nuovi possedimenti della Franconia e della Svevia, dovendosi procedere tosto alla soppressione dei conventi degli ordini mendicanti, come cappuccini, riformati, ecc. Un’altra ordinanza estende ai paesi d’indennizzazione, nella Franconia, l’incompatibilità dei diversi pubblici impieghi. Quindi tutti gli ufficiali civili di Vursburgo e di Bamber-ga che si trovano al servizio di altri principi dell1 impero, 0 di individui della nobiltà mediatizzata, sono tenuti di ottare ad un solo impiego. Un’altra ordinanza relativa ai diritti di franchigia e di albinato prescrive che le convenzioni esistenti a questo riguardo fra la Baviera e le repubbliche elvetica ed italiana, l’elettore di Sassonia, l’ordine Teutonico, il governo di Salisburgo, ed il conte della Torre e Taxis, saranno estese ai paesi d’indennizza-zione dell’ elettorato. Pegli altri stati, pei quali non esistono a questo riguardo particolari trattati, sarà osservato il diritto di reciprocità, esigendo le tasse in uso nei loro territori relativamente agli abitanti della Baviera. L’emi-