DEI RÉ DI BAVIERA 19 maggio. Tutte le autorità si raccolgono nel palazzo del governo, ove il presidente del circolo dell’alto Danubio pubblica la nuova costituzione, e riceve in nome del re da tutti gli azionarii il giuramento di fedeltà. Questa carta comprende dieci titoli, di cui ecco la sostanza. In .virtù del primo, tutte le parti del regno formano uno stato monarchico: avvi un'assemblea'generale'di stati divisa in due camere. Il secondo tratta del re, della successione al trono e dell’ amministrazione del regno. Il re è il capo dello stato: nella sua persona riunisce tutti i diritti dell’autorità sovrana, e li esercita giusta la costituzione; sacra ed inviolabile è la sua persona. La corona è ereditaria nei ramo mascolino della famiglia reale giusta l’ordine di primogenitura e di successione in linea, agnata. In caso di estinzione del ramo mascolino, la successione della corona si trasfonde nel ramo femminino coll’ordine stabilito pei maschi. Se estinto questo ramo la corona dovesse spettare al sovrano di una monarchia più grande il quale non volesse 0 non potesse risiedere in Baviera, in tal caso la corona si devolve al secondo principe di questa casa. Se la corona toccasse alla sposa del sovrano di una monarchia pili vasta, sarà essa la regina, ma dovrà nominare un viceré, che doipicilierà nella capitale del regno, e lei morta, la corona trasnleltesi' nel suo Secoridogenito. I principi e principesse della famiglia reale sono maggiorenni a diciotto anni compiuti. II re ha diritto di scegliere tra i principi maggiorenni della famiglia reale quegli che esercitar deve la reggenza durante la minorennità del suo successore. Il terzo titolo regola i bisogni dello stato; il quarto i diritti e i dovéri generali; il quinto i diritti e privilegi particolari; il sesto l’assemblea degli stati; il settimo la sua sfera di attività; l'ottavo l’amministrazione della giustizia; il nono la costituzione militare; il.decimo la garanzia della costituzione. Trovansi in queiratto le disposizioni generali riprodotte in tutte le costituzioni che sono comparse dopo quella degli Stati-Uniti d’America. .1 Bavari, senza distinzione, sono ammissibili a qualunque impiego ; garantita la sicurezza, la proprietà e i diritti dei cittadini; nessuno può venire arrestato nè inquisito se non colle formalità, dalla legge prescritte , nè essere sottratto al naturale suo