,o4 CRONOLOGIA STORICA ventiseimila quattrocentonovantadue anime: totale, tre milioni duecentotrcntunmila centocinquantotto anime, sovra mille seicentotrentasei miglia quadrate. ii agosto. Ogni religiosa è in facoltà di uscire dal suo convento provveduta di pensione, ovvero di rimanervi. Abolito il canto corale, e le religiose autorizzate di conversare nel parlatorio coi loro congiunti senza testimoni. 8 settembre. Soppressione dell’ordine di Malta atteso non più sussistere i motivi e 1’ oggetto per cui era stato instituito nel regno. I suoi membri godranno le proprie rendite assicurate sovra i beni che possedevano, i quali noli potranno essere alienati o confusi cogli altri beni dello stato. Sovra essi beni si prenderanno in avvenire i fondi per dotazione dei vescovati e capitoli, non che per aumentare i fondi delle scuole. Restano devolute ai tribunali provinciali le giurisdizioni e le particolari ispezioni che si esercitavano dai preposti dell’ ordine. 23 settembre. Editto che determina i diritti accordati ai signori e proprietarii ilativamente ai diversi rami del governo. Ogni loro possedimento dev’ essere regolato giusta il codice civile; quanto al potere giudiziario, devono i signori uniformarsi agli editti sull’ organizzazione della giustizia in generale e sulla giurisdizione patrimoniale in particolare. Essi eserciteranno la polizia, la quale per altro rimane subordinata alla polizia suprema del governo. Il potere militare è riserbato esclusivamente al sovrano, ed è vietato ad ogni signore di tener milizie a custodia della sua persona e de’ suoi castelli senza il positivo assenso del re. 24 settembre. Editto per le comuni dei borghi e vil-laggi prescrivente di dover discutere sui loro interessi in assemblea. Nella città e borghi di qualche considerazione avvi un consiglio municipale di quattro 0 cinque membri nominati dalla comune, Sì i comuni e si il consiglio municipale non possono raccogliersi se non dietro la chiamata dell’autorità politica, nè esercitano giurisdizione di sorte alcuna. Nei comuni di campagna la polizia viene esercitata da particolari impiegati subordinati ai tribunali. Nelle città che non giungono a cinquemila anime, esse funzioni vengono disimpegnate dal capo del comune sotto il nome di bor-