DEI DUCIII DI BAVIERA 89 grazione nei paesi stranieri è di nuovo proibita, ed i contravventori puniti colia confiscazione dei beni. 27 agosto. Una nuova ordinanza sopprime generalmente tutte le istituzioni ecclesiastiche conosciute sotto il nome di capitoli collegiali. I membri attuali dei capitoli saranno pensionati; le fabbriche, giardini e dipendenze dei diversi conventi di Monaco soggetti alla riforma sono messi in vendita. i." settembre. E proibito sotto cominatoria di gravissime pene, di leggere nelle chiese istorie di pretesi miracoli, come praticavano varii parochi, soprattutto nelle campagne, per atlirare i viandanti, lusingati di vedere un’ immagine miracolosa. 15 settembre. Rigorose misure sono adottate per mettere fine ai pellegrinaggi già proibiti da un anno, e quarantacinque comunità, i di cui abitanti avevano violato il divieto, sono sottomesse all’ esecuzione militare. Questa misura sembra troppo rigorosa, perchè la fede anche inconsiderata non può essere sottoposta alla volontà dei decreti, e perchè i soldati sono certamente cattivi missionarii. ottobre. L’amministrazione forestale è organizzata sopra novelle basi. La direzione superiore di questo importante ramo di pubblica amministrazione è affidata al ministero delle finanze; tutte le foreste sono divise in ispezioni ed in sotto-ispezioni; il decreto è appoggiato alle disposizioni delle leggi e regolamenti pubblicati in Francia, e eh e in questa materia possono essere ancora ritenuti per i migliori dell’ Europa. 16 novembre. Essendo le finanze il nerbo dello stato, il bisogno di un miglioramento nel loro sistema non poteva sfuggire alla sagacia dell’elettore, il quale crt*> un ministero centrale per sorvegliare questo ramo dell’amministrazione e per dirigere le operazioni della cassa generale bavaro-palatina. In ogni provincia deve esistere una cassa particolare ed un’amministrazione di finanze provinciali; le casse delle provincie ricevono tre specie diverse di rendite : i.° le contribuzioni dirette od indirette levate in ogni provincia; 2.0 le rendite procedenti dai diritti del fisco propriamente detto, che in Germania si chiamano regalie; 3.° le rendite dei dominii dello stato. Riguardo alle spese,