DEI GRAN FEUDI non che a corteo dei loro signori. Deliberando sulla cosa pubblica dietro il parere della loro cavalleria, essi soli rispondevano dei soccorsi proporzionati al loro potere e ai doveri dei vassalli. Per queste prerogative costituenti la dignità dei pari, cotesta dignità eminente che circpndava il trono trovavasi concentrata nelle lor mani e rendéva loro inferiori tutte le classi dei cittadini in gradi relativi alla dipendenza c dignità dei feudi che regolavano quelle delle persone. * Ma siccome la signoria feudale non era un dominio, nè una servitù il vassallaggio, i cavalieri non aveano mai perduto il diritto d’intervenire alle udienze generali nè di votare almeno che sia per acclamazione. In tal guisa benché al tempo di Enrico V vi avessero certamente dei gran feudatarii in Germania, concorsero ses-santamila cavalieri alla elezione del suo successore Lotario, come, ne furono a quella di Ottone I. E vero clic al di là del Reno i gran feudi, come quelli che si chiamarono poscia elettorati, non erano allora ereditarli nè lo divennero che sotto il regno di Enrico VI, ma in Francia ove tale diritto ereditario era costantemente stabilito, almeno che sia dopo Carlo il Calvo, i cavalieri concorsero mai sempre alla elezione dei re. Frodoard li nomina espressamente nella acclamazione di Luigi d’Oltremare. Bastava la più ordinaria politica per ¡scorgere il vizio di un governo dove il signore feudale senza forze era a discrezione dei suoi vassalli. Ma Ugo Capeto non avrebbe potuto contendere l’autorità dei suoi antichi colleglli senza confessare P usurpazione fatta dai suoi maggiori. Egli accolse la sommissione dei gran feudatarii coi loro omaggi, e da allora in poi questi vassalli immediati, autorizzati dal lor novello signore, e le cui servitù feudali abbracciavano quasi tutto il regno, furono i soli pari di Francia; e questa si può dir Pepoca della prima riduzione di quel gran numero di pari laici che esistevano nel regno prima di Carlo il Calvo. Essa dovette necessariamente influire sulla prerogativa di cui godevano un tempo ¡ vescovi, di deliberare cioè nelle assemblee nazionali. Divenuti quasi tulli soggetti alle T. IX. 8