1-22 DISCORSO PRELIMINARE Questi vassalli che aveano in sè riunito il potere deliberativo degli antichi allodii coll’autorità affidata ai governatori delle provincie prima dell’infeudazione, erano tenuti a servire il re nella sua corte e alla guerra. Il primo di questi doveri li rendeva membri necessarii del consiglio supremo dell’amministratone.; il secondo li obbligava a riunire le loro forze contra il comune nemico e dividere i pericoli c le spese di tutte le spedizioni utili al bene del regno. Il signore feudale dal canto suo che non disponeva nè dei loro vassalli uè dei loro tesori, non poteva imprender guerre nè ultimarle se non coll’assenso della dieta. Codesti ieudatarìi possenti presieduti da un capo che doveva ad essi la sua corona (Aderti. Caban. apud. Philip. Lab. Bi-bliot. manuscr. toin. II pag. 166) avevano diritto di succedergli in caso di estinzione della sua stirpe; essi aveano dopo di lui il primo grado nello stato come Io hanno ancora in Allemagna gli elettori dell’impero. I ministri di stato formavano una eccezione alla regola. 11 loro titolo gli innalzava per personale privilegio ai grado di conti maggiori ( Cartul. de Filip. Aag. pag. i3y). Questa preminenza era una giusta attribuzione della dignità reale.- Benché nel capitolare dell’813 non sia fatta veruna menzione del clero, è però certo da una infinità di documenti che i capi di quel corpo sin dall’origine della monarchia godettero gli stessi onori del primo ordine dello stato. I vescovi che dopo la conversione di Costantino ottennero tutto il credito di cui prima godevano i sacerdoti del paganesimo col vantaggio che la verità deve ottenere sull’errore, pervennero sin d’allora all’alta considerazione dovuta al sacro loro carattere. Eletti da tutti i cittadini credeva egualmente il povero ed il debole, la vedova e 1’orfanello aver diritto alla loro protezione e di rado la invocarono inutilmente. Questa confidenza li sostituì insensibilmente agli antichi difensori delle città in tutte le funzioni nobili di quella natura d’offici (Orig. da gouv. frane, pag. 224 e seg.). Arbitri nelle differenze tra i cittadini e mediatori tra essi ed il trono, si cattivavano i cuori coi beneficii e dominavano gli spiriti pel loro sublime ministero e pel sapere di cui erano quasi i soli depositarli; e ciò che mise il colmo al