i3o DISCORSO PRELIMINARE di. Contrari e che ella fu anche posta in possesso di Cahors vivente quel principe. Fu stipulato che morta Brunealte passassero le stesse città ne’suoi eredi. Il re Gontran si riservò nel trattato la facoltà di dare delle città a sua figlia Clotilde. La prova di questi fatti si ha nel trattato di Andlaw conchiuso nel 587 tra i re Gontran e Childebcrto (Dóni. Boucj. tom. II pag. 344 e 345). Esso dimostra lo stato delle città del regno all’epoca dello stabilimento della monarchia e non doversi riferire al governo feudale stabilito sotto Carlo il Calvo l’origine della loro inconsistenza. 11 dono fatto alla regina Galsuinde era distinto dalla sovranità che sempremai appartenne al re Chilperico sulle città cedute; testimonio le nuove descrizioni fatte fare da questo-principe a Limogcs per aumentare il tributo (Doni. Bouq. toni. II pag. a5o e 25i): testimonio ancora il giuramento che il duca Gararico ricevette in quella città a nome di Childeberto successore di Chilperico (ihid. p. 297). La proprietà più cara alle città municipali era quella delle mura che ne assicuravano la difesa: ora nel IX secolo le mura delle città del regno appartenevano al re, e ne abbiamo due prove ben precise. Con un diploma dell’anno 817 Luigi il Buono diede all’ arcivescovo di Reims le mura e le porte della città per rifabbricare la sua chiesa (Doni. Bouq. tom. VI pag. 5io). Nessuno ignora che al tempo dei Galli e poscia sotto i Romani, Reims era capoluogo di una città denominante. Bisulta la seconda prova dal lagno fatto da Carlo il Calvo nell’85g al sinodo di Savorinieres contra l’arcivescovo di Sens partigiano dichiarato di Luigi il Germanico. Egli rimproverò a quel prelato di aver ottenuto da Luigi il permesso di levare le pietre dalle mura di Melun eh’ erano, aggiunge Carlo, una proprietà regia (Bai. tom. II pag. i36 artic. X). Le città del regno aveano dunque perduto i loro mu-nicipii al più tardi quando se ne rese padrone Clodoveo. I figli di questo principe li divisero tra loro compatibilmente, ma la sovranità e giurisdizione rimasero indivise. (Grcg. Tur. lib. VII cap. 6).