DEI GRAN FEUDI ,a7 forte abbastanza per credere di poter trascurare i riguardi dovuti ai pari. Era uno dei diritti di questa dignità che per trarre in giudizio un pari, dovesse venir citato da un altro pari. Cosi era stato determinato dalla legge salica riguardo alle anti'ustioni (Doni. Bouìj. tortì. IV pag. 169 e 160). Questa formalità che ancor sussisteva nel secolo XI (Brussel ib.) non fu osservata da Luigi il Giovine nel giudizio da lui reso nel 1153 contra il duca di Borgogna (ib. pag. 33q). Parve che Filippo Augusto si riavvicinasse alla legge, ma lo fece anzi per discostarsene in un punto più importante. Matteo di Montmorenci e Guglielmo de Barres scortarono per suo ordine il duca di Borgogna nella citazione da essi fatta alla contessa Cianca madre del giovine Tebaldo per intervenire al giudizio che fu pronunciato nel 1216 iti proposito della contea di Sciampagna. Richiedeva l’ordine feudale che in mancanza di pari del regno, il re facesse convocare i vassalli immediati di quelli che si trovavano assenti, o quelli dei pari estinti; ma Filippo che avea in mira di alterarlo, ammise in quell’assemblea i conti di Saint-Pol e di Joigny che avevano dei suffeudi ( Brussel ib. pag. 651 ). Invano in quello stesso affare Filippo prese le parti dei pari contra il vescovo d’Orleans; ¡’attacco di questo prelato non poteva esser sincero (le Labour Traitè de la pair.). Essi dovettero essere molto più sensibili nel veder a fianco di essi dei sottovassalli per giudicare una causa riguardante il pariato. . Giovanna contessa di Fiandra litigando nel 1224 contra il sire di Nesle per essere stata citata da due semplici cavalieri, sostenne che quella formalità non bastava, e la sentenza seguita la dichiarò mal fondata (Bruss, pag. 34o). Per conciliar quella sentenza colla procedura che si osservò nel 1216 si è detto che il sire di Nesle non agiva che in un incidente, ma giusta lo spirito della legge dovea sempre rispettarsi la dignità dei pari. Colla stessa sentenza fu giudicato che i grandi uffiziali della casa del re avessero diritto di sedersi coi pan e di opinare nelle lor cause. Così praticavasi al tempo dei Car-lovingi. Il fiore della nazione avea circondato Carlomagno