128 DISCORSO PRELIMINARE e si onorava ili avere presso lui della familiarità. Sotto quel regno brillante la grandezza dello stato confondevasi colla maestà del principe che scelse sempre i suoi paladini tra il corpo dei conti maggiori. Tale era lo spirito della costituzione. Ma le leggi feudali aveano conferita ai pari una dignità predominante; al che è da aggiungersi che a quelle stesse leggi Ugo Capeto andava debitore del trono e i suoi discéndenti dell’eredità della sua corona. Quanto mai non dovettero-sembrar sorprendenti i progressi della sovranità quando con quella sentenza semplici sottovassalli, uffiziali del palazzo del re, furono parificati ai primi signori del regno ! Sotto san Luigi i feudi parvero prendere una nuova consistenza; ma quel principe legislatore non sempre segui i principii del diritto pubblico. Senza il fanatismo d’allora come si potrebbe giustificare la pace del 1228 che pose il colmo alle sciagure della casa di Tolosa? La risposta ch’ei diede nel i23o a Pietro di Dreux suppone al dir di Mau-clcrc che la Bretagna fosse un feudo della corona, e si è già da noi provato che il paese di Cornouaille apparteneva ai Bretoni coll’obbligo di un tributo. JNon dipendette da san Luigi che il sire di Joinville venisse meno alla sua parola verso il conte di Sciampagna; e allorché quel monarca scrisse a papa Gregorio IX contra gli ecclesiastici, i conti della Marche, quelli di Joigny, di Bouci, di Guiñes e di Macon furono nominati nella sua lettera senza il consenso dei Signori da cui erano dipendenti. E la regia prerogativa fu vieppiù estesa in onta alle leggi feudali quando quel principe giudicar fece nel I25g contra l’arcivescovo di Reims appartenere al solo re il decidere se si dovessero convocare i pari (Biblipik. du Boi, colico, de Dapui mss. 338). Con quel decreto il re divenne l’arbitro degl’affari : egli passar fece al baronato il voto deliberativo} che sino al regno precedente non era appartenuto se non ai pari presieduti dal loro signore feudale. Tra i baroni coloro che tenevano questo privilegio illegale pel favore del re, non conoscendo più limiti, pretesero esser giudici dei pari; lo che formò il soggetto di due controversie giuridiche sotto i re Carlo V e Carlo VI clic sostennero in tale rapporto i diritti dei pari. La tassa posta da san Luigi sui plebei che possedè-