392 CRONOLOGIA STORICA potere esecutivo, dovrà occupare il primo luogo nell’attenzione dell’alta camera. Le idee del secolo non permettono più che il delitto di un individuo ricada sulla sua famiglia che n’è innocente, c gli spiriti illuminati dei giudici presenti sono per sua eccellenza il Protettore una garanzia dell’ uniformità dei loro sentimenti su questo principio. La alta opinione che ha egli concepita delle loro virtù gli ha pur fatto sperare che spogliandosi d’ogni sorta di pregiudizi!, amministreranno con equità e coraggio la giustizia, c loro raccomanda d’ aver sempre presente alla memoria questo prezioso assioma del codice dell’umanità: che niente ¡lev’ essere più sacro eli un accusato. Statuto provvisorio del governo, dato agli 8 ottobre 1821 dal Protettore del Perù, per P amministrazione dei dipartimenti liberifino alla emanazione d'una costituzione permanente. Religione. La religione cattolica, apostolica e romana è dichiarata quella dello Stato. Chiunque ne assalirà i dogmi od i principii pubblicamente od in privato, sarà punito severamente in proporzione dello scandalo che avrà cagionato. Quelli però che professano la religione cristiana, e non differiscono da quella dello Stato che per alcuni principii, potranno ottenere dal governo l’autorizzazione di esercitare il loro culto; ina niun individuo potrà oc-capare pubblici uffici^ se non professa la religione cattolica. Potere esecutivo. 11 potere esecutivo supremo sui dipartimenti liberi del Perù appartiene ora al Protettore, il quale solo porta il titolo di eccellenza, dovendo tutti quelli che lo ricevevano, prendere quindi innanzi quello di illustrissimi, a meno che non sia ad essi conferito quel tito- lo dal Protettore; egli è generalissimo delle tiuppe di terra e di mare cui può accrescere e diminuire secondo ciò che reputa conveniente, e sottomettere a quei regolamenti che gli piacesse di ordinare: ha il diritto di levare le imposizioni, d’imporre gabelle e di negoziare prestiti, di regolare il commercio del paese, sopprimere impieghi e crearne di nuovi, stabilire una moneta provvisoria, senza recare cangiamenti al peso ed al titolo delle monete eor-*