DELL’ AMERICA 38g la differenza eh1 esisteva tra i nativi ed i cittadini, ed enumerò le qualità richieste per godere dei diritti insiti all’ una od all’altra di queste due classi. Sono considerati nativi del Peni: i.° tutti quelli clic sono nati nei limiti del suo territorio; a.° tutti quelli che sono nati o sono diventati per naturalizzazione cittadini di uno stato indipendente qualunque dell’America per lo innanzi spagnuola, e che si fossero stabiliti al Perù; 3.° tutti gli stranieri naturati che hanno prestato giuramento di fedeltà al governo libero del Perù, che hanno ivi stabilita la loro dimora, e si dedicano colà a qualche utile industria, come pure le loro mogli ed i figli al dissotto de’venticinque anni. La qualità di nativo dà, a quello che ne gode, il diritto di partecipare a quella di cittadino. Si perdono i diritti derivati dalla naturalizzazione cercando di diventare cittadino di un altro Stato, ovvero commettendo alcun atto ostile contra l’indipendenza dell’America. Diritti de’ cittadini. Per esser atto ad occupare un pubblico impiego qualunque, bisogna essere cittadino del Perù. Sono reputati tali: i.° tutti gli uomini liberi, nati nel paese e dell’età d’anni vcnt’uuo, che esercitano colà una professione od un’industria utile; 2.0 gli uomini ammogliali, dell’età di venticinque anni, clic sanno leggere c scrivere, che hanno tenuto da due anni il domicilio in una parrocchia della repubblica e che ivi possedono una pro- firietà immobiliare dell’annua rendita di cinquecento dol-ari; 3.” ogni militare che occupa un grado nell’esercito attivo; 4-° ogn’individuo esercente un’arte liberale o meccanica, ovvero una professione qualunque che gli renda annualmente la somma di cinquecento dollari ; 5.“ ogni uomo che abbia sposato una peruviana; 6.° ogni cittadino di uno degli Stali indipendenti dell’America ex-ispagnuola. Sono decaduti dal diritto di cittadinanza: 1.° quelli che commettono ostilità contra la causa dell’indipendenza americana ; i". quelli chc ricevessero doni, pensioni, commissioni, impieghi, titoli, distinzioni personali od erediia-rie da una potenza estera qualunque senza l’autorizzazione