394 CRONOLOGIA STORICA Potere giudiziario. Esso è esercitato dall’alta camera di giustizia e dagli altri tribunali inferiori attualmente e-sistenti o che potranno essere instituiti in progresso. L’ alta camera ha le stesse attribuzioni delle antiche udienze; giudica tutte le cause civili e criminali risguardanti i consoli e gl’ inviati stranieri, ed i funzionarli pubblici colpevoli di peculato ; giudica pure sovra tutte le prede fatte dai vascelli da guerra dello Stato, o da bastimenti muniti di patenti giusta al diritto delle nazioni ; e rivede tutte le decisioni del tribunal delle miniere. L’alta camera eleggerà un comitato di membri scelti nel suo seno, e fra i giureconsulti, i più distinti a line di compilare i regolamenti per 1’ amministrazione della giustizia, che semplificheranno le procedure nelle corti inferiori; i giudici non dovranno ricevere alcuna sportula. Lo stesso comitato compilerà u-gualmente il regolamento per l’aggiudicazione delle prede. I membri dell’alta camera saranno mantenuti nelle loro funzioni tino a che le adempieranno con onore, e la camera riceverà il titolo di vostra signorìa illustrissima. Diritti dei cittadini. Ogni cittadino ha il diritto di conservare e di difendere il suo onore, la sua libertà, la sua sicurezza, le sue sostanze e la sua vita, le quali non possono essere colpite che in virtù di una sentenza pronunziata da un tribunale competente giusta le leggi. La casa di un cittadino è un asilo sacro, che non può essere violato senza ordine espresso del governo rilasciato con piena cognizione di causa, in mancanza del quale la resistenza è un diritto che legalizza tutti gli atti che ne fossero la conseguenza. In tutti i dipartimenti, ad eccezione di quello della capitale, i soli presidenti dovranno rilasciare gli ordini per le visite domiciliari ; e solamente nei casi di tradimento o di sedizione potranno essere eseguite dai governatori o luogotenenti governatori delle città. Per tradimento s’ intende ogni macchinazione in favore degli inimici dell’ independenza del Perù. Il delitto di sedizione consiste nel riunire un numero indeterminato d’ uomini armali per resistere agli ordini del governo, nel far sollevare colla stessa intenzione gli abitanti od una parte degli abitanti d’ una città, ovvero nel formare associazioni secreto in opposizione alle legittime autorità: ma niun in-