202 CRONOLOGIA STORICA Esaminiamo ora per quali mezzi gl’incas sieno pervenuti ad un sì alto grado di perfezione in uno spazio di tempo sì corto. Una delle leggi fondamentali dell’impero prescriveva clic gli abitanti delle città fossero ripartiti per decuric sotto la condotta di un decurione. Un altro capo prendeva il comando di cinque di queste decuric, ovvero di cinquanta uomini. Un terzo col grado di capitano quello di due decurie di cinquanta uomini ciascuna} ed un quarto quello di cinque decurie di cento uomini. Veniva in seguito un generale o principal decurione clic aveva a’suoi ordini due compagnie ciascuna di cinquecento uomini. Questi officiali erano tutto ad un tempo i difensori e gli accusatori dei cittadini sottomessi alla loro autorità. Affinchè la giustizia fosse prontamente amministrata era in ciascheduna città un giudice munito di pieni poteri per appianare le differenze che sorgessero tra gli abitanti. Le contese tra le provincie erano decise da un commissario particolare del sangue regio, delegato dall’inca. In ciascheduna delle quattro granili divisioni territoriali dello Stato erano tre consigli, cioè: uno per la guerra, un altro per l’amministrazione della giustizia ed un terzo per pronunziare sulle quistioni di proprietà. Ogni consiglio era composto da uffiziali subordinati gli uni agli altri e presieduto da incas legittimi che rappresentavano il sovrano nelle provincie. Le sentenze dei giudici erano eseguite puntualmente nello spazio di cinque giorni, conforme alle ordinanze dell’inca, eh’erano risguardate come divine. Per impedire ai governatori, ai giudici ed agl’impiegati subalterni di abusare del loro potere erano sopravveggliiati da controllori e commissari, che prendevano secrete informazioni sulla loro condotta col mezzo di spioni, o di cucuy-ricoc, cioè persone che hanno l’occhio dappertutto. La legge non voleva che fosse scelto per rendere giustizia agli altri un uomo colpevole di azioni ingiuste. I menomi falli erano rigorosamente puniti} non erano neppur perdonate le inconsideratezze di gioventù, ed in questi casi erano inflitte pene proporzionate all’età ed all’oflesa del fanciullo Acosta, lib. VI, cap. i, 12 e i5.-G. Della Vega, lib. II, cap. 13j lib. V, cap. 9J e lib. VII, cap. i.