5g4 CRONOLOGIA STORICA questa repubblica era mestieri d’un capo, c GUGLIELMO principe d’Orango, le di cui mire tendevano già da venti anni a cotal dignità, per unanime voto vi venne scelto, sotto il titolo di statbouder (i) ossia governator generale; titolo di cui nelle provincic d’Olanda e di Zelanda già da venti anni godeva. Oltre allo statolderato, Guglielmo fu anche rivestito delle cariche di capitano ed ammiraglio generale, in vigor delle quali aveva il comando in capo delle armate e delle flotte della repubblica, non che il diritto dell’elezioni a tutti gli uffici che ne dipendevano. Il re di Spagna, dopo aver infruttuosamente impiegati tutti i modi più odiosi per toglier di mezzo il principe d’Orange, con editto del i5 marzo i58o pose una taglia sul di lui capo. Guglielmo gli rispose con altro manifesto, il quale giovò ad aumentare il numero de’suoi partigiani. Finalmente gli stati, raccoltisi l’anno successivo all’Aja, solennemente rinunciavano nel 26 di luglio alla soggezione del re di Spagna, e lo dichiaravano decaduto da ogni autorità ne’Paesi-Bassi ( Dujardiri , tom. V, pag. 55j-56i; Cerisier, tom. Ili, pag. 457). Intanto il principe d’Orange prevedendo che la guerra difensiva, estremo al quale s’era ridotto, non avrebbe così agevolmente avuto termine, persuadeva agli stati generali di richiamare il ducad’Anjou, siccome principe atto, colle a ciascuna ciltà ; menlre se i due terzi avessero potuto deliberare per tulio ¡1 corpo, il governo ne sarebbe riuscito più sicuro e più forte. Le provin-cie inviano deputati all’ assemblea generale, e questa ne ammette quanti giudica a proposito: nè questa libertà può ingenerar mali effetti, essendoché gii affari si determinano non già dietro i suffragi de’singoli deputali, ma sp. dietro quelli delle, provincie „ ( IJist. du Stathouderat, tom. I, pag. 91 ). (1) Questa dignità racchiudeva in se le più splendide prerogative. “ Le più lusinghiere, dice lo stesso scrittore, erano, 1. accordare grazia a’rei di delitto; 2. essere il presidente di lutle le corti di giustizia, e porre il suo nome in fronte a tulli i loro giudizi; 3. eleggere i magistrali delle cillà in quelle malerie che gli si presentavano, e disporre anche intieramente in più d’un luogo di qualsivoglia carica; 4* inviare in suo nome e pel proprio interesse i plenipotenziari alle corti straniere, e dare special udienza agli ambasciatori delle potenze estere dopo che fatto lo avessero gli stali generali ; 5. far eseguire i decreti emanati dalla repubblica; 6. essere arbitro nelle controversie che fossero per insorgere fra le comuni, le cillà, 0 le provincie „ (iùid., pag. 96).