DEI CONTI POI DUCIII D’AUMALE 5f7 1279 (N. S.), il re d’Ingiiiltcrra Eduardo I marito d’E-Iconora zia del conte Giovanni, reclamò a nome della moglie la proprietà delle contee il’Aumale e di Ponthieu; ed essendosi 1.affare giudicato nel parlamento tenuto alla Pentecoste dell’anno 1281, Giovanni venne confermato nella contea d’Aumale, siccome quella che giaceva in Normandia, ove ha luogo il diritto di rappresentazione, ed escluso invece da quella di Ponthieu, ove questo diritto non viene ammesso. Egli in oltre si fece aggiudicare i possedimenti dell’ava sua, la contessa-regina Giovanna, e ciò in virtù del testamento della medesima principessa, la quale glieli avea legati per risarcirlo della contea di Ponthieu clic prevedeva gli sarebbe uscita di mano. 11 conte Giovanni era uomo valoroso, e venne ucciso 1’11 luglio i3o2 alla battaglia di Courtrai, ove pugnava a prò della Francia. Avea già sposata Ida dama di Fontaine-Gucrard figlia d’Amau-ri II signor di Meulent, la quale morì il 16 gennaio 132^, e donde egli lasciò il figlio che segue ed una figlia appellata Laura, la quale si maritò a Guido Mauvoisin barone di Rosni. GIOVANNI II. i3o2. GIOVANNI di CASTIGLIA, ovverossia di PON-TIIIEU, succedette nel i3o2 a Giovanni I suo padre nella contea d’Aumale non meno che nelle baronie di Montgomery di Noyelles e d’Epernon, e nel i325 ( N. S. ) alla madre nella signoria di Fontaine-Gucrard. Egli venne a morte nel 134»- Avea sposato nel i32o Caterina figlia di Roberto d’Artois conte di Beaumont, che trapassò nel novembre i368, e donde gli nacquero Bianca che segue e Giovanna sposa di Giovanni VI conte di Vendome. Quest’ultima, morto il padre, pretendeva di avergli a succedere nelle terre d’ Epernon, di Quillebeuf, di Iloulebec, di Bois-Wormand, di Vcrnon ed in altre ; mentre invece Caterina sua madre le reclamava per se stessa, siccome formanti l’assegno suo vedovile; su di che esse vennero in un martedì, che fu il .25 marzo i34a(V. S.), ad una transazione, per la quale Giovanna lasciava alla madre 1’ usufrutto di queste terre coll’ obbligo di reversione a se medesima dopo