158 CRONOLOGIA STORICA vescovo Umberto. San Bernardo, da cui egli era conosciuto, ebbe a scrivergli due lettere intorno alla di lui elezione, non già per felicitarlo, ma sì per esortarlo a. giustificarla con' una condotta veramente vescovile. « La sede, gli disse nella » seconda, che voi da poco tempo avete ottenuta, richiede n grandi meriti, de’quali abbiamo il rammarico di vedervi pri-r> vo, od almeno ci dogliamo che essi non abbiano preceduto » la vostra elezione quanto sarebbe stato necessario. Infatti r> le azioni vostre ed i vostri studi non pare essere stati n in veruna maniera degni apparecchi al vescovil ministero. y> Ma che? Iddio non può forse dalle pietre suscitare dei » figli ad Abramo ? Dio non può egli fare che le azioni j> virtuose, le quali dovevano precederci, siano operate al-» meno in seguito? Ecco quello che io udirò con piacere,' « s’egli avverrà a vostro riguardo » (Saint Bernardc, opp. 37, 38). Essendosi Arducio recato nel 1153 alla dieta di Spira, fece colà confermare, mercè un diploma dell’impe-rator Federico, tutti i diritti e possessioni della sua chiesa, senza però entrare in veruna particolarità: ivi appunto scor-gesi per la prima volta il vescovo di Ginevra fregiato del titolo di principe (Spon., Hist.de Gcncv., t. Il, n.°XI). Il trattato che d conte Aimone aveva conchiuso col vescovo Umberto non impedì al conte Amedeo di far nuove usurpazioni, anche colla violenza, contro la chiesa di Ginevra: per farle dunque cessare, gli arcivescovi di Lione, di Vienna, di Tarentasia, e le chiese di Grenoble e di Sellai s’erano costituite mediatrici, inducendo le parti a conchiudere nel 22 febbraio del 1 155 una nuova transazione, ove dapprima sono parola per parola ripetuti tutti gli articoli del trattalo del 1124; dopo di che si aggiunge che il conte sarebbe tenuto a radere al suolo tutti i forti che avea fatti innalzare sulle terre del vescovado, cd anche ad abbattere sulle sue proprie quelli che potevano nuocere agli interessi del vescovo; che i sacerdoti ed i diaconi riconoscerebbero di tenere dal conte le terre ed i feudi che trovavansi sotto il suo alto dominio; che il vescovo non potrebbe conferire senza l’approvazione del conte gli ordini ai sudditi che gli erano soggetti alla taglia; che il conte, pei danni cagionati al prelato coll’ingiusta sua guerra, pagherebbe la somma di sessanta lire, ed ai canonici quanto sarebbe convenuto