156 CRONOLOGIA STORICA Ginevra, dicono gli stessi autori, gli attribuisce cinquanta anni eli vescovado, c colloca la di lui morte nella vigilia di Ognissanti. UMBERTO di GRAMMONT, nato da una famiglia antica di Btigei, fu successore di Guido nel vescovado di Ginevra. È a sapersi che Aimone, pella condiscendenza di Guido suo fratello, avea commessa qualche usurpazione sui diritti de] vescovo. Ricevuta però da Umberto la intimazione di restituire alla sua chiesa quanto le avea tolto, e massimamente le decime coi diritti signorili, acconsenti alla fine di rimettersi al giudizio di papa Callisto II, cui aveva personalmente conosciuto, allorché era arcivescovo di Vienna. Callisto rimetteva l’affare a Pietro, suo successore in Vienna e suo legato; sicché presentatisi tanto il prelato che il conte nell’anno 1124 al legato medesimo in Seissel, vennero in un’assemblea numerosa, e mercè il giudizio di scelti arbitri, al seguente trattato, che deve riguardarsi come il codice delle leggi fondamentali dell’antico governo di Ginevra in ciò che riguarda i diritti del vescovo e del conte. Aimone rimise al prelato un terzo delle decime che restavano in natura fra le sue mani, e sollevò i suoi vassalli da un terzo delle rendite a cui erano tenuti verso di lui, a motivo delle porzioni della stessa decima che avea loro subinfeudate, affinchè dietro il suo esempio esso le restituissero insieme colle chiese dalle quali le ritraevano. E qui osserveremo insieme con Levrier (Chron. hist. des éveques et comtcs de Genève) che il conte non fece che permettere questa restituzione a coloro fra i suoi vassalli che ne avessero avuto il buon volere, senza imporlo ad essi siccome legge, acconsentendo per altro di soddisfarvi solamente pel terzo delle decime, senza eh’essi potessero esservi costretti per le vie canoniche. Quanto poi agli altri due terzi, il vescovo permetteva che il conte ne restasse possessore. Per un’ antica legge, costantemente osservata da lutti i popoli, i servi *non potevano esser promossi agli ordini sacri, nè entrare nel chiericato senza espressa permissione del loro signore; permissione che teneva luogo di affrancamento. Ora il conte dispensava da questa legge i suoi sudditi di mano-morta, clic fossero ormai già promossi