DEI RE DI.NAPOLI E DI SICILIA 33i • • vano agire a lor grado, permettevano che avessero particolari prigioni, che si assicurassero dei cittadini sospetti di eresia, e li mandassero a Roma ond’essere giudicati dalla. congregazione del santo ufficio. Il re Filippo II tentò di reprimere tali soprusi contro il diritto ecclesiastico napoletano; e con editto del ro marzo 1565 ordinò che i vescovi, conforme le massime del regno, non» come delegati della santa sede, ma come giudici- ordinarli, avrebbero sol-, tanto il diritto di riconoscere tutti i delitti in riguardo alla fede, e dichiarerebbero non pretendere che vi fosse a Na- [loli inquisizione di sorta. Però contro il bene espresso vo-ere del monarca, i papi, secondati quasi sempre dai viceré, proseguiva.no nel loro progetto; e ¡’abuso del poter loro così divenne eccessivo, che gli inquisitori attribuivansi illimitata potenza, e non degnavansi più. di prendere sulle loro commissioni l’exeijuatur regium ( D’ Egly , tom. IV, pag. • 160-163). Nel 1571, papa Pio V, ardente difensore della giurisdizione ecclesiastica, imprese di abolire il tribunale della monarchia siciliana, pretendendo eh1 esso ledesse l’autorità della santa sede. Questo tribunale domandavasi monarchia, perchè univa il potere ecclesiastico al reale. Egli giudicava in tutte le cause ecclesiastiche sulle appellazioni, sui giu-dizii degli ordinarii, e sui lamenti che questi avessero cagionato. Aveva il diritto di riformare le sentenze dei tribunali ecclesiastici che non avessero supfriorj nel regno, e di giudicare tutte le cause.riguardanti persone esenti dalla giurisdizione degli ordinarii, o sui lamenti soltanto che ca^ gionavano. Una delle sue attribuzioni era assolvere' ad cau-telam, ovvero cum reincidentia, quelli che avessero a lui appellato delle censure comminatorie, o dichiarate incorse dall’ordinaria, anche per fatto d’indennità ecclesiastica. Tale assoluzione davasi a fine che l’accusato potesse ester in giudizio, e far conoscere l’ingiustizia-e la nullità delle censure contro lui fulminate. Volendo dunque Pio V abolire tal tribunale, che davagli ombra, inviava il cardinale Ales-.sandrino, suo nipote, in Ispagna. La risposta di Filippo II fu non potere spogliarsi dei diritti ereditati’dai suoi maggiori, nulladimeno essere pronto, se fosse avviso dei suoi officiali poter fare nel tribunale qualche riforma, di dare