1)EI MOHl-bl SPAGNA • lai in private tribune: proibì le preci luniulluose clic udivansi per le vie c nei pubblici luoghi per ottenere le pioggie e prescrisse ili farle umilmente nelle campagne; abolì le as-«cmblcc notturne nelle moschee, ingiunse alle donne di non farvi più novene seu/a i loro mariti, padri o fratelli, ne escluse le nubili e vietò loro di far codazzo alle tumulazioni ; proscrisse l’ uso dell' oro. argento e seta per seppellire i morti, non clic le grida, .i ridicoli onici c le cerimonie superstiziose: permise le danze e i festini per nozze, nascite ed altre feste di famiglia, ma uc vietò la licenziosità e l’ub-briacliczza; perfeziono la polizia della capitale e creò vizili clic invigilassero al buon ordine dei mercati cd alla sicurezza di ogni quartiere,che dovea esser chiuso la Sera e visitato da roude notturne. Pubblicò pure ordinamenti sull’arte della guerra e la militar disciplina; stabilì pena di morte contra chiunque mussulmano che fuggisse davanti il nemico, sempre clic questo non fosse almeno due volte più numeroso: vietò ai militari l’uccidere i fanciulli, le donne, i vecchi, gli ammalati cd anche i religiosi, a meno che questi non fossero presi coll’armi in mano: ordinò i beni si restituissero in natura o in-equivalente ai cristiani clic abbracciassero l’islamismo; fissò la porzione di bottino che dovea toccare a tutti i mussulmani, dal re sino all'ultimo artiere dell’esercito; vietò ai figli di famiglia di fare il peregrinalo della Mecca o di darsi al mestiere dell’ armi senza il permesso dei lor genitori, c non li dispensò da tale formalità nel secondo caso, se non trattandosi di pressanti perìcoli. Anche la legislazione criminale fu l'oggetto delle sue sollecitudini. Ordinò gli accusati di adulterio, omicidio cd altri capitali delitti non potessero essere conciai iati a morte senza la confessione dei rei o 1’ unanime deposizione di quattro testimoni. Gli adulteri doveanp lapidarsi: i fornicatori, non maritati,banditi per un anno dopo aver ricevuto cento colpi di sferza, le nubili sopra la camicia, gli uomini a nudo, e se fossero di cgual condizione, costretti a maritarsi; volle che i ladri venissero giudicati giurìdicamente, e .invece dei gastighi arbitrarli che veniano loro inflitti, stabilì supplizi più o meno gravi; secondo la natura dei delitti c il caso di recidiva: finalmente ordinò si lavassero i corpi dei v: ni* t.° ni,° ‘ •