CRONOLOGIA STORICA nc dell’elettorato. (1) Era chiaro per altro che Carlo-Teo-doro non potea cedere ad una potenza straniera, la quale d’ altronde non potea muovere che vaghe pretensioni, una parte dell’elettorato, senza violare i patti di famiglia che costituivano un sol tutto indivisibile dell’ intera successione della Baviera, e senza il consenso del suo più prossimo parente ed-erede, qual era il duca di Due-Ponti: l’atto Suindi da lui segnato era nullo e illegale. Per buona sorte duca di Due-I'onti,fortemente stimolato e sostenuto dalla Prussia, fece valere i propri diritti: la Francia si dispose dalla parte di Federico II; la Russia prese-'il medesimo partito; cosi fecero parecchi membri dell’impero; e se la guerra tra Giuseppe e Federico nulla decise, non fu così delle negoziazioni di Maria-Teresa,chc era entrata in timore, e non senza ragione, di essersi tratti addosso tanti nemici in proposito della successione alla Baviera. Colla pace di Teschen, segnata il i3 maggio 1779, si restituì a Carlo-Teodoro un elettorato di cui erasi colla sua debolezza mostrato poco meritevole, e fu così impedito il rin-novcllamento della scena del partaggio di Polonia. Il nuovo elettore di Baviera rinunciò in favore dell’ Austria la parte del circolo di Burkhausen limitata dalla Salza, Pinne il Danubio; e si obbligò verso l’elettore di Sassonia a pagar- {;li in i2 rate,nello spazio di 12 anni, la somma di sei miioni di fiorini, cedendogli al tempo stesso i suoi diritti si-gnoriali sovra Glaucha, Waldenburg e Lichtenstein in cambio delle pretensioni della Sassonia sulle terre allodiali di Baviera (2). La perdita che soffrì la Baviera per la cessione (1) Il conte di Goertz, Mem. stor. della negoziazione nel 1778 per la successione della Baviera. Francfort, 1812. (2) Indipendentemente del trattato di pace concliiuso a Teschen tra l’Austria e la Prussia, fu nel giorno stesso (i3 maggio 1779) segnato una convenzione tra l’imperatrice regina e 1’ elettore Palatino, di cui ecco i tre articoli capitali: » Art. I. Tutti i distretti attualmente possessi dalla casa d’Austria in Baviera e nell’ alto Palatinato, saranno rimessi all’ elettor Palatino cd alla casa di Baviera sotto le condizioni dichiarate agli artic. IV, V e VI. 11 detto elettore rinuncia a tutte le pretensioni potesse avere a motivo di essa presa di possesso, e l’imperatrice regina, dal canto suo, svincola l’elettore dalla convenzione 3 genn. 1778, e rinuncia per sempre ogni pretensione sulla successione dell’ elettore di Baviera.