DELLA SVIZZERA derc popolari i cantoni aristocratici, propose la corte di Francia di rinnovare il trattato; ma ricusarono prendervi parte gli Svizzeri protestanti. Il rifiuto da essi mostrato sino dal primo istante originava dall’interesse che vi prendevano i cattolici, e dalla parzialità che dicevasi aver per essi fatto vedere l’ambasciatore francese. Alcuni spiriti prevenuti porsero troppo facile orecchio alla voce sparsasi avesse il re di Francia promesso ai cattolici di far loro riacquistare ciò che era ad essi stato tolto col trattato di pacificazione,cui aveano presa parte; ma la morte di Luigi XIV dileguò da un canto i troppo creduli sospetti, e frustrò dall’altro le avventate speranze. L’esempio di Francia avea suggerito ad altre potenze l’idea di stipulare coi cantoni svizzeri per aver di quelle truppe al lor soldo; e lungi d’impedire tali leve,che erano contrarie all’interesse della nazione francese, talvolta i re di Francia le hanno favoreggiate. L’impero e la casa d’Austria non riconobbero l’indipendenza svizzera se non che col trattato di Munster nel 1648, e tale vantaggio venne loro procurato mercè il credito della Francia, nell’atto stesso della indipendenza degli Olandesi rapporto al ramo austro-spagnuolo. Del resto, la casa d’Austria rinunciò assai presto a tenere soldati di quella nazione. Nelle guerre tanto tempo rinnovate pel possesso del ducato di Milano, i due papi Giulio II e Leone X, che nella loro qualità di sovrani di Roma aveano interesse nelle rivoluzioni d’Italia, fecero nel i5ioe i5i5trattati cogli Svizzeri per averne milizie. Nel 1565 Pio IV conchiuse coi cinque cantoni cattolici un’alleanza, con cui vennero assicurati ad essi soccorsi di truppe e di denaro allorché venissero attaccati nei loro possedimenti per motivo di religione. Nel i6i5 si stipulò un’alleanza (ossia trattato di sussidii) fra i due cantoni di Zurigo e Berna colla repubblica di Venezia,con l’obbligo di sostenersi reciprocamente; somministrando i due cantoni svizzeri truppe da non impiegarsi che a difesa di essa repubblica in terra ferma, cd incaricandosi Venezia soltanto di porre a disposizione fondi in denaro; trattato rinnovatosi nel 1648 e i658; e che nel 1706 ebbe alcune modificazioni relative al soldo delle truppe.