480 CRONOLOGIA STORICA li rendite del paese : il granduca per altro, non disposto ad accettare un tal patto, manifesta invece l’intenzione di conservare l’interesse de’ suoi stati. La guerra essendo cessata, diventavano inutili gli armi straordinarj ; e quindi il governo congcdaletruppe di talnatura che dovette prima rassegnare. 1813, 3i gennaro. Le spese straordinarie, sostenute dal granducato in causa della guerra dall’autunno dei 1813 a questo giorno, vengono calcolate di ventiduemila fiorini d’impero ; e questa sola circostanza dà un’idea delle ricchezze e della eccellente amministrazione di questo piccolo stato. Nel 9 febbrajo, vi si erigono gli Stati provinciali, come già esistevano in vari Stati aella Germania. Nel i5 aprile, giusta il trattato delle indennità firmato a Vienna dalle potenze alleate, il granduca vien posto al possesso di parte dei paesi sulla sinistra del Reno, compresovi Due Ponti con cen-tosessantasei mila abitanti. In base all’atto del congresso di Vienna, 9 giugno, il granduca ottiene un voto alla dieta germanica e tre nella assemblea generale. Nel 13 agosto, conchiude un trattato coll’Inghilterra pel quale pone al soldo di quella potenza sedici mille uomini. Nel 9 ottobre, licenzia le landwehr. 1816, 12 gennaro. Il granduca annunzia l’intenzione positiva di stabilire nè suoi stati una costituzione rappresentativa : ma, innanzi tutto, deve attendere l’esito dei negoziati di Francfort sui cangiamenti territoriali proposti dalle grandi potenze. Ai 2 maggio la granduchessa partorisce un principe. 24 luglio. La baronessa di Keudner, profetessa di fresca data, traeva popolo infinito agli esercizj religiosi che dessa teneva sulle pubbliche vie nelle domeniche. Vi accorrevano persone di tutte le classi e di tutte le religioni, dalla Svizzera, dali’Alsazia e da varie parti della Germania, ed aveva parecchie volte più migliaja di uditori. Il governo pone fine a tali prediche, con un decreto, e rimanda ai loro paesi gli stranieri pellegrini. 9 novembre. Nel mentre in taluni piccoli stati si respingono i giudei della civile società, vengono ad essi cipn-ccduti nel granducato porzioni dei beni comunali, a patto di coltivarne il terreno, od essi medesimi, od altri per loro conto, senza per altro poterli alienare.